Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25812 - pubb. 02/09/2021

Modalità comunicative idonee a coartare la libertà di determinazione degli stessi giudici popolari in occasione di una cena organizzata pochi giorni prima della camera di consiglio

Cassazione Sez. Un. Civili, 14 Luglio 2021, n. 20042. Pres. Cassano. Est. Criscuolo.


Magistrato - Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Scorrettezza grave - Nozione - Fattispecie



In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, rientrano nella nozione di grave scorrettezza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, anche quelle condotte che, pur se non compiute direttamente nell'esercizio delle funzioni, sono inscindibilmente collegate a contegni precedenti o anche solo "in fieri", involgenti l'esercizio delle funzioni giudiziarie, al punto da divenire tutte parte di un "modus agendi" contrario ai doveri del magistrato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare di condanna del Presidente di un collegio di corte d'assise che, su sollecitazione di un giudice popolare, in occasione di una cena organizzata pochi giorni prima della camera di consiglio, si era espresso sul tema della responsabilità civile dei magistrati ed aveva affermato che la riforma di un'eventuale sentenza di condanna avrebbe esposto anche i giudici non togati a conseguenze patrimoniali; l'incolpato, in particolare, aveva fornito delle informazioni inesatte, atteso il diverso regime della responsabilità dettato per i giudici popolari, e si era espresso con modalità comunicative che erano idonee a coartare, secondo una valutazione "ex ante", la libertà di determinazione degli stessi giudici popolari, alla luce del contesto, estraneo alla camera di consiglio, in cui si era verificata la vicenda). (massima ufficiale)