Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25936 - pubb. 25/09/2021

L’omesso deposito dell’elenco dei creditori comporta l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo?

Cassazione civile, sez. I, 06 Agosto 2021, n. 22454. Pres. Cristiano. Est. Amatore.


Concordato preventivo – Con riserva – Omesso deposito dell’elenco dei creditori – Inammissibilità – Audizione del debitore



Il deposito dell'elenco nominativo dei crediti con l'indicazione dei rispettivi creditori costituisce, ai sensi dell'art. 161, comma 6 L.F., un requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva, la cui mancanza, ai fini della dichiarazione di improcedibilità della domanda, può essere rilevata anche dopo la concessione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 L.F., conformemente a quanto previsto con riferimento ai requisiti di ammissibilità della domanda di concordato cd. "piena", la cui mancanza, ai sensi dell'art. 173, comma 3 L.F., richiamato dall'art. 161, comma 6 L.F., può essere rilevata dal commissario giudiziale anche dopo l'apertura della procedura fino all'omologazione, legittimandone la richiesta di revoca dell'ammissione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


Fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto ai sensi della L. Fall., art. 18 da FARMACIA (*) s.a.s. di X.N. nei confronti del Fallimento della medesima società nonché nei confronti di COMIFAR Distribuzione s.p.a., Alliance Healthcare Italia Distribuzione s.p.a., Skills In Healthcare Italia s.r.l., SO.Farma. Mo. s.p.a. (quest'ultimi rimasti contumaci) avverso la sentenza n. 306/2016 dichiarativa del suo fallimento.

La corte di merito ha, in primis, ricordato la vicenda processuale oggi qui di nuovo in esame, evidenziando che: 1) con decreto emesso in data 11.11.2016 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo proposta dalla FARMACIA (*) s.a.s. di X.N. e con contestuale separata sentenza ne aveva dichiarato il fallimento; 2) la società dichiarata fallita aveva infatti presentato, nel corso della procedura prefallimentare, domanda di concordato in bianco; 3) il commissario giudiziale aveva tuttavia evidenziato nella sua relazione che: i) la società debitrice non aveva depositato l'elenco nominativo dei creditori, ma solo una nota con la quale era stato affermato che tutte le posizioni debitorie della società erano state trasferite alla Farmacia Futura del Dott. A.B. & C. s.a.s. e che solo successivamente era stato inviato al commissario giudiziale un elenco dei creditori incompleto in cui non risultavano inseriti né l'Erario né gli Enti previdenziali e i cui dati non corrispondevano neanche a quelli contenuti nell'atto di avveramento della condizione datato 11.4.2016; ii) la società debitrice non aveva adempiuto agli obblighi informativi disposti con provvedimento del 23.9.2016, posto che solo il 25.10.2016 aveva comunicato al commissario, senza alcun deposito formale in cancelleria, una prima relazione informativa del tutto incompleta; iii) il commissario giudiziale evidenziava pertanto che tali criticità, omissioni ed incongruenze imponevano la declaratoria di inammissibilità della domanda, ai sensi della L.Fall., art. 162, comma 2. La corte territoriale, sulla basi di tali premesse, ha ritenuto che erano fondati i rilievi avanzati dal commissario giudiziale in ordine alle denunciate carenze informative e all'inidoneità dell'attività svolta dalla debitrice per la predisposizione del piano e della proposta di concordato; ha infatti evidenziato che non erano stati indicati i nominativi dei creditori né l'entità dei crediti e che anche l'allegazione della nota informativa (in ordine al trasferimento delle passività alla società cessionaria dell'azienda) rappresentava fatto irrilevante e comunque giuridicamente errato, per come proposto dalla società ricorrente, e ciò perché, secondo quanto disposto dall'art. 2560 c.c., l'alienante dell'azienda continua a rispondere dei debiti inerenti l'azienda ceduta, a meno che i creditori abbiano acconsentito alla sua liberazione ed anche perché sussisteva la responsabilità della società alienante per la gestione operata successivamente alla stipula dell'atto di cessione del 14.12.2015 e sino all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività alla società cedente; ha inoltre osservato che il successivo deposito dell'elenco dei creditori, peraltro avvenuto tramite comunicazione al commissario e non già attraverso il formale deposito nella cancelleria del tribunale, non aveva assolto ai previsti obblighi informativi in quanto l'elenco era incompleto, non comprendendo i debiti verso l'Erario, non essendo stati indicati gli estremi identificati dei creditori e non presentando la sottoscrizione del debitore ed evidenziando notevoli difformità rispetto ai dati iscritti nel bilancio del 2015; ha evidenziato che tali criticità erano già da sole sufficienti a determinare la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria, stante la natura precaria del provvedimento di ammissione alla procedura di concordato con riserva; ha comunque stigmatizzato il mancato adempimento degli ulteriori obblighi informativi, non essendo stati trasmessi al commissario tutti i documenti contabili richiesti, sempre finalizzati ad accertare la complessiva debitoria, in considerazione anche dell'equivocità e contraddittorietà delle situazioni patrimoniali e dei dati di bilancio; ha osservato, ad ulteriore conferma della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato, il mancato deposito della prima relazione periodica, adempimento non surrogabile con l'invio della relazione al commissario attraverso un documento neanche sottoscritto dal legale rappresentante dalla società debitrice; ha infine evidenziato che non aveva alcun rilievo l'allegata circostanza del mancato svolgimento di attività gestoria da parte della società debitrice dopo la cessione, in relazione al mancato adempimento degli obblighi informativi sopra descritti, obblighi che sono imposti dalla richiamata normativa concorsuale a prescindere dallo svolgimento o meno di attività gestoria; ha osservato che l'attività svolta dalla società ammessa alla procedura interinale non era comunque idonea alla predisposizione del piano e che dunque non era neanche ipotizzabile un'abbreviazione dei termini, ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 8, termini che comunque erano di prossima scadenza al momento della informativa del commissario giudiziale.

2. La sentenza, pubblicata il 25.5.2017, è stata impugnata da FARMACIA (*) s.a.s. di X.N. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Fallimento FARMACIA (*) s.a.s. di X.N., nonché COMIFAR Distribuzione s.p.a., Alliance Healthcare Italia Distribuzione s.p.a., Skills In Healthcare Italia s.r.l., SO.Farma. Mo. s.p.a. non hanno svolto difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

 

Motivi

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 161, comma 8.

2. Con il secondo mezzo si denuncia sempre violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 161, comma 8, art. 162, commi 2 e 3, e violazione della L.Fall., art. 15.

3. Il terzo motivo declina, sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 161, comma 8, art. 162, commi 2 e 3, nonché dell'art. 132 c.p.c., comma 2 e art. 118 disp. att. c.p.c.

Ante omnia, occorre evidenziare il mero errore materiale in cui è incorsa la ricorrente nell'identificazione e nell'indicazione, nell'epigrafe del ricorso, del Fallimento della società già parte reclamata e oggi intimata, posto che il ricorso indicava, in tale veste, il FALLIMENTO (*) s.a.s. (C.F. (*)), nonché della socia accomandataria Z.F.L. (C.F. (*)), mentre la diversa e corretta indicazione doveva riguardare il FALLIMENTO FARMACIA (*) s.a.s. di X.N. (cod. fisc. (*)), nonché del socio accomandatario Dott. X.N., come specificato anche dalla ricorrente nella memoria da ultimo depositata. La mera materialità dell'errore è documentata anche dalla notificazione del ricorso per cassazione che è stato correttamente indirizzato al Fallimento da ultimo indicato, nel domicilio eletto dello studio dell'Avv. *.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Il primo motivo presenta concorrenti profili di infondatezza e di inammissibilità, in relazione alle censure separatamente proposte.

In realtà, la ricorrente propone tre ordini di doglianze.

4.1.1 Sostiene infatti la società ricorrente che il Tribunale aveva già vagliato le condizioni di ammissibilità della domanda di concordato con riserva, ai sensi della L.Fall., art. 161,6 comma, evidentemente ritenendo sufficiente la documentazione allegata alla proposta di ammissione alla procedura interinale anche con riferimento alle necessarie indicazioni dell'elenco dei creditori, con la conseguenza che tale valutazione in limine del tribunale non avrebbe più consentito un successivo scrutinio di inammissibilità dopo i rilievi critici sollevati dal commissario nella sua relazione.

La doglianza, così proposta, non merita apprezzamento.

Sul punto, va osservato che l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti" rappresenta, ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 6, un requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva, posto che il legislatore richiede espressamente il deposito di tale documento, unitamente ai bilanci dell'ultimo triennio, per l'accesso alla procedura interinale propedeutica alla presentazione del piano, della proposta e dell'ulteriore documentazione di cui alla L.Fall., art. 161, commi 2 e 3 (ovvero in via alternativa della domanda di cui alla L.Fall., art. 182 bis, comma 1). Orbene, tale asserzione non impedisce, tuttavia, che la verifica dell'esistenza e del mantenimento delle condizioni di ammissibilità della domanda di concordato cd. in bianco possa operarsi anche in un momento successivo a quello dello scrutinio iniziale dei requisiti di accesso di cui alla L.Fall., art. 161, comma 6, come, peraltro, avviene normalmente anche nella procedura di concordato preventivo pieno, ove l'art. 173, comma 3, prevede il controllo del mantenimento delle iniziali condizioni di ammissibilità per tutto il corso della procedura sino all'omologazione del concordato, imponendo al commissario la richiesta di revoca dell'ammissione nell'ipotesi in cui vengano meno tali requisiti di ammissibilità (v. anche: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2234 del 30/01/2017).

Tale conclusione è peraltro suffragata, per la procedura di concordato con riserva, proprio dal richiamo contenuto nella L.Fall., art. 161, comma 6 alle previsioni di cui al sopra ricordato L.Fall., art. 173, ove il riferimento alle "condotte previste dall'art. 173" non può che essere inteso come richiamo integrale alle previsioni dell'istituto regolato dalla L.Fall., art. 173 per la revoca del concordato preventivo (ovvero per la declaratoria di inammissibilità della domanda di c.p.), anche in riferimento allo scrutinio delle condizioni di ammissibilità della procedura di concordato con riserva.

Ne consegue che se si accerta, come avvenuto nel caso di specie, l'inidoneità della documentazione allegata dal debitore - in relazione ai presupposti di ammissione alla procedura interinale, e ciò con particolare riferimento, nel caso in esame, all'elenco dei creditori - risulta già solo per tale inadempienza legittima la richiesta (e dunque anche la successiva dichiarazione di inammissibilità, rectius, improcedibilità del concordato) per la mancanza di una condizione iniziale di ammissibilità alla procedura, anche se tale mancanza dovesse essere accertata successivamente all'inziale delibazione giudiziale di ammissione con la concessione del termine previsto dal L.Fall., art. 161, comma 6.

4.1.2 Sostiene, inoltre, la società ricorrente che la fattispecie in esame esulerebbe completamente dall'area di applicabilità della L.Fall., art. 161, comma 8, che prevede la sanzione della declaratoria di inammissibilità della domanda per la violazione degli obblighi informativi previsti nel decreto di concessione del termine di cui alla L.Fall., art. 161, comma 6, o comunque imposti dal tribunale, laddove invece nessuna richiesta era stata rivolta dal tribunale partenopeo alla debitrice in relazione alla trasmissione dell'inventario dei beni trasferiti, alla comunicazione della data di immissione nel possesso dei beni ceduti e alla loro valutazione.

La censura, per come proposta, è inammissibile.

La stessa infatti non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, ratio che si fonda sull'accertamento della totale carenza informativa contenuta nella domanda di ammissione, già in relazione al preliminare profilo della mancanza dell'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, inadempienza di per sé sola rilevante e legittimante la richiesta di inammissibilità della proposta, ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 6, ciò che rende superflua, peraltro, l'applicazione del medesimo art. 161, comma 8 in relazione alla violazione degli obblighi informativi periodici, comunque rimasti inadempiuti dalla società debitrice.

4.1.3 Si contesta, infine, sempre nel primo motivo, la corretta applicazione della L.Fall., art. 161, comma 8 in relazione all'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo di deposito della prima relazione informativa.

La censura è tuttavia formulata in modo inammissibile.

Ebbene, non è discutibile che il mancato assolvimento degli obblighi informativi periodici legittimano la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato con riserva, a mente del combinato disposto della L.Fall., art. 162, commi 2 e 3 e art. 161, comma 8.

Tuttavia, va aggiunto che, in ordine alla doglianza prospettata dalla ricorrente, il tribunale ha svolto un accertamento in fatto che ha evidenziato un deposito solo tardivo e peraltro documentalmente inidoneo della prima relazione informativa.

Le contrapposte censure formulate dalla ricorrente, in ordine al punto qui da ultimo in discussione, risultano in realtà anch'esse sviluppate in fatto e volte a sollecitare un nuovo scrutinio documentale del contenuto della predetta relazione, valutazione che è invece inibita - come è noto - alla Corte di legittimità. Senza voler comunque considerare che la censura così proposta risulta formulata in modo anche generico e non autosufficiente, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, posto che la ricorrente non ha neanche allegato al ricorso introduttivo la relazione di cui si contesta la corretta lettura da parte del tribunale, prima, e della corte di appello, dopo, e posto che non si descrive neanche il contenuto del documento per le finalità impugnatorie sopra evidenziate.

4.2 Anche il secondo motivo presenta concorrenti profili di infondatezza e di inammissibilità delle relative censure.

Si sostiene che il presunto deficit informativo - in ordine alla situazione patrimoniale e finanziaria della società debitrice, per come posto alla base della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato in bianco era stato accertato dal tribunale e dalla corte di appello solo grazie all'acquisizione della documentazione fornita dalla stessa società in concordato e che, pertanto, non poteva essere invocata ed applicata la sanzione dell'inammissibilità di cui alla L.Fall., art. 161, comma 8, proprio in relazione alla violazione degli obblighi informativi periodici. Evidenzia, inoltre, la ricorrente che la mancata e corretta indicazione dei creditori così come contestata dal commissario giudiziale - non avrebbe potuto che risolversi, in astratto, nell'omessa esposizione di poste passive del patrimonio sociale, come tale incidente - unitamente alle altre presunte anomalie riscontrate dal commissario e poi dal tribunale nella ricostruzione della situazione patrimoniale della società - sulla corretta valutazione da parte dei creditori del solo profilo della convenienza della proposta e del piano concordatario ancora da presentarsi e dunque rilevanti solo per le finalità di cui alla L.Fall., art. 173 e non già della L.Fall., art. 161, comma 8, con la conseguenza che il tribunale avrebbe dovuto attivare la diversa procedura di cui alla L.Fall., art. 161, comma 6, con la convocazione del debitore, ai sensi del richiamato L.Fall., art. 15 e con la declaratoria di improcedibilità della domanda.

Orbene, non può non sottolinearsi ancora una volta che - contrariamente a quanto opinato dalla società ricorrente - la ratio principale della declaratoria di improseguibilità della domanda di concordato in bianco (al di là della formula decisoria adottata) sta proprio nell'accertamento della radicale carenza informativa iniziale, già concretatasi attraverso il mancato deposito dell'elenco dei creditori richiesto dal L.Fall., art. 161, comma 6, per l'ammissione alla procedura interinale, con la conseguenza che la declaratoria di inammissibilità (o meglio di improcedibilità) della domanda di concordato in bianco era stata decretata proprio in relazione a quanto disposto congiuntamente dalla L.Fall., art. 161, comma 6, in combinato disposto della L.Fall., art. 173.

L'ulteriore doglianza processuale articolata dalla stessa ricorrente, in relazione alla dedotta violazione della L.Fall., art. 15, è smentita, invero, dalle stesse asserzioni difensive contenute nel ricorso introduttivo ove si ammette che la ricorrente era stata comunque ascoltata nell'udienza del 27.8.2016 anche sul profilo delle criticità evidenziate dal commissario per la declaratoria di inammissibilità della domanda (cfr. pag. 14 del ricorso), con ciò evidenziandosi la radicale infondatezza, già in fatto, delle denunciate violazioni al contraddittorio processuale.

Senza contare che risulta essere affermazione non contrastata nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui - ove sia stata presentata una proposta di concordato preventivo cd. in bianco, ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 6, - va rispettato l'obbligo di audizione del debitore L.Fall., ex art. 162, comma 2, per consentire allo stesso di svolgere le proprie difese prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che, inserendosi la proposta nell'ambito della procedura prefallimentare, il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla proposta ed abbia avuto modo di svolgere le sue difese (Sez. 1, Sentenza n. 12957 del 22/06/2016). Del resto, è stato anche affermato che la declaratoria di fallimento, qualora faccia seguito alla pronuncia di inammissibilità di una proposta di concordato preventivo depositata pendente un ricorso prefallimentare ad essa riunito e successivamente notificato, non richiede ulteriori adempimenti procedurali, ivi compresa la preventiva audizione del debitore, inquadrandosi in una procedura unitaria, nella quale quest'ultimo ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale ed il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento gli è noto fin dal momento della presentazione della domanda concordataria, sicché lo stesso, per effetto di quella riunione, è posto nelle condizioni di predisporre i mezzi di difesa più adeguati sia in ordine all'ammissibilità della proposta, che per contrastare la richiesta di fallimento (v. ex plurimis, Sez. 6-1, Ordinanza n. 25587 del 18/12/2015; Sez. 1, Sentenza n. 3324 del 19/02/2016).

Non è comunque revocabile in dubbio che la società debitrice sia stata sentita, nel contraddittorio processuale, prima della declaratoria di fallimento.

4.3 Il terzo motivo è del pari inammissibile.

Occorre ripetere, di nuovo, che la declaratoria di inammissibilità della proposta si fonda sull'accertata carenza informativa, rilevante ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 6 (che richiama il disposto della L.Fall., art. 173), e non già sul profilo dell'inidoneità dell'attività svolta dalla debitrice per la predisposizione del piano e della proposta, profilo rilevante, invece, ai sensi del successivo comma 8, della L.Fall., art. 161, per disporre l'abbreviazione del termine già concesso ai sensi del comma 6. Ne consegue che il richiamo a tale inidoneità dell'attività preparatoria del piano rappresenta un mero argomento rafforzativo della già rilevata inammissibilità della domanda di concordato con riserva sancita, ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 6.

A ciò va aggiunto che il residuo lasso temporale di soli undici giorni allo spirare del termine inizialmente concesso dal tribunale per la presentazione del piano e della proposta rendeva comunque non operativo, sul piano più strettamente pratico, l'opzione dell'abbreviazione del termine stesso che, peraltro, non era comunque più concedibile per i già rilevati profili di inammissibilità della proposta.

4.4 Da ultimo, va rilevato che la documentazione depositata dalla ricorrente, per come richiamata nella memoria del 24.2.2021 (cfr. fol. 1112), oltre che essere del tutto irrilevante ai fini della presente decisione, è inammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 1, non riguardando, con tutta evidenza, profili di nullità della sentenza impugnata ovvero di ammissibilità del ricorso.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa delle intimate.

 

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021.