Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26515 - pubb. 25/01/2022

Impugnazione di crediti ammessi al passivo: il creditore impugnante può sollevare l'eccezione di prescrizione

Cassazione civile, sez. I, 24 Novembre 2021, n. 36543. Pres. Cristiano. Est. Fichera.


Fallimento - Impugnazione dei crediti ammessi al passivo - Eccezioni del creditore impugnante



In tema di impugnazione dei crediti ammessi allo stato passivo, il creditore impugnante L. Fall., ex art. 98, comma 3, può sollevare tutte le eccezioni riservate al curatore fallimentare, compresa quella di prescrizione, anche quando si tratti di crediti il cui accertamento è riservato alla cognizione di altro giudice speciale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Fatto

G.M., creditore già insinuato nel passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, ne impugnò lo stato passivo in relazione a due domande presentate dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, aventi ad oggetto crediti vantati per tributi erariali e contribuzioni previdenziali, ammesse al concorso sulla base delle cartelle notificate, assumendo che i detti crediti si erano in realtà tutti prescritti dopo la notifica delle ridette cartelle.

Con decreto depositato il giorno 8 luglio 2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere respinse l'impugnazione, affermando che per i crediti tributari non era consentita l'ammissione con riserva, da sciogliere all'esito del giudizio promosso innanzi al giudice tributario, in mancanza di una contestazione proveniente dal curatore, mentre per quelli di natura previdenziale, doveva parimenti ritenersi sufficiente la produzione del ruolo ai fini dell'ammissione al passivo.

Avverso il decreto G.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, mentre non ha spiegato difese l'intimato fallimento.

 

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., art. 98, comma 3 e L. Fall., art. 95, comma 3, poiché il giudice di merito ha ritenuto che l'impugnazione dello stato passivo da parte del creditore debba essere subordinata alle conformi contestazioni del curatore.

2. Con il secondo motivo lamenta violazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il tribunale omesso di pronunciarsi nel merito dell'eccepita prescrizione dei crediti previdenziali.

2.1. I due motivi, chiaramente connessi per l'oggetto, meritano esame congiunto e sono entrambi fondati.

Questa Corte, in tema di impugnazione dei crediti ammessi allo stato passivo del fallimento, ha sempre affermato che il singolo creditore può esperire, ai sensi dell'originario L. Fall., art. 100 - oggi L. Fall., ex art. 98, comma 3, qualunque azione diretta a determinare l'esclusione di uno o più crediti o delle garanzie che lo assistono.

2.2. L'iniziale contrasto, risalente ad oltre quarant'anni fa, tra l'orientamento che riteneva che l'azione revocatoria non potesse essere esperita dal creditore impugnante (Cass. 17/01/1969, n. 92) e quello che l'aveva ammessa (Cass. 06/03/1979, n. 1392), risulta ormai definitivamente superato, atteso che tutte le successive pronunce di questa Corte hanno costantemente affermato che il creditore, il quale impugna lo stato passivo può esercitare tutte le azioni volte ad escludere o postergare i crediti ammessi, ivi compresa la revocatoria, in quanto portatore non solo dei propri interessi, ma anche degli interessi di tutti gli altri creditori (Cass. 05/03/2015, n. 4524; Cass. 04/04/2001, n. 4959; Cass. 05/09/1998, n. 8827).

Del resto, quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale risulta coerente con il sistema dell'ammissione dei creditori al concorso, posto che, una volta dichiarato esecutivo lo stato passivo, l'inerzia del curatore, che abbia omesso di far valere in via di eccezione, nella sede di verifica a ciò deputata, i fatti estintivi o modificativi del credito o della garanzia ad esso connessa, o che non abbia impugnato il provvedimento di rigetto dell'eccezione assunto dal giudice delegato, finirebbe col pregiudicare le ragioni degli altri, incolpevoli, creditori concorrenti.

Va soggiunto che l'attuale L. Fall., art. 95, comma 3, come novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, stabilisce ora che il giudice delegato in sede di verifica dei crediti decide sulle domande di ammissione, "avuto riguardo alle eccezione del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati", senza introdurre distinzioni di sorta tra le eccezioni che solo il curatore può formulare e quelle che, invece, sarebbero riservate anche ai creditori concorrenti.

2.3. Deve allora ritenersi che pure l'eccezione di prescrizione del credito, ove respinta dal giudice delegato, oppure nemmeno sollevata dal curatore in sede di verifica dello stato passivo, possa essere proposta - anche per la prima volta - in sede di impugnazione dei crediti ammessi, dal creditore che ne abbia interesse; e ciò a prescindere dal giudice che risulti in concreto investito della giurisdizione sul relativo accertamento.

E' vero, infatti, che in relazione ai crediti di natura tributaria, occorre tenere conto della giurisdizione esclusiva del giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2.

Per questa ragione, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, l'ammissione al passivo dei crediti tributari richiesta dal concessionario per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, avviene di norma sulla base del semplice ruolo, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell'ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorché sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. 16/05/2018, n. 11954; Cass. 11/11/2016, n. 23110; Cass. 17/03/2014, n. 6126).

Non può dubitarsi, tuttavia, che in linea generale, ferma la necessità di una ammissione al concorso con riserva, da sciogliere all'esito della cognizione riservata al giudice tributario, il creditore concorrente, in sede di impugnazione L. Fall., ex art. 98, abbia il diritto di sollevare le medesime contestazioni che potrebbe avanzare il curatore, anche avverso i crediti di natura tributaria.

Peraltro, occorre tenere a mente che, secondo l'arresto più recente adottato dalle S.U. di questa Corte, l'eccezione di prescrizione del credito tributario, che sia maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, è sempre devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo (così Cass. S.U. 24/12/2019, n. 34447).

Dunque, nella vicenda all'esame, non vi era comunque luogo per discorrere di ammissione con riserva, da sciogliere all'esito del giudizio di impugnazione innanzi al giudice tributario, trattandosi di crediti portati da cartelle notificate al debitore quando era ancora in bonis; spettava infatti esclusivamente al giudice ordinario, sia in sede di verifica dei crediti che nel corso dell'eventuale fase di impugnazione, esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal curatore ovvero dai creditori concorrenti.

2.4. Ha errato, quindi, il tribunale nel ritenere che i crediti fiscali portati dalle cartelle notificate potessero essere oggetto di contestazione, con la conseguente ammissione con riserva, soltanto su iniziativa del curatore fallimentare, come pure ha errato nel ritenere che della cognizione dell'eccezione di prescrizione dopo la notifica della cartella, avanzata dal creditore impugnante, potesse occuparsi solo il giudice speciale tributario.

2.5. Allo stesso modo, merita di essere cassata la decisione impugnata laddove ha ritenuto, senza addurre alcuna plausibile motivazione, di non potere prendere in esame l'eccezione di prescrizione in relazione ai crediti di natura previdenziale, portati dai ruoli prodotti innanzi al giudice delegato; e ciò senza considerare che, per affermazione costante di questa Corte, in materia contributiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. 29/11/2019, n. 31282).

2.5. Va pronunciato allora il seguente principio di diritto: "in tema di impugnazione dei crediti ammessi allo stato passivo, il creditore impugnante L. Fall., ex art. 98, comma 3, può sollevare tutte le eccezioni riservate al curatore fallimentare, compresa quella di prescrizione, anche quando si tratti di crediti il cui accertamento è riservato alla cognizione di altro giudice speciale".

3. In definitiva, accolti entrambi i motivi di ricorso, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021.