Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27587 - pubb. 01/07/2022

Il saggio degli interessi commerciali si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo?

Cassazione civile, sez. II, 09 Maggio 2022, n. 14512. Pres. Manna. Est. Grasso.


Tasso di interesse commerciale - Applicazione ad un debito pecuniario di fonte negoziale ex art. 1284, comma 4, c.c., a far data dall’inizio del processo - Estensione anche all’indennizzo per irragionevole durata del processo - Esclusione - Fondamento



In tema di tasso di interesse commerciale, la regola generale, prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale. (massima ufficiale)


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