Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10009 - pubb. 06/02/2014

Mediazione delegata, o demandata, dal giudice nel corso di un processo in cui sia stata eccepita la litispendenza o la continenza di cause e competenza per territorio dell’organismo di mediazione

Tribunale Verona, 27 Gennaio 2014. Est. Vaccari.


Sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 48 c.p.c. - conseguente sospensione del procedimento di mediazione delegata disposto nel frattempo - Esclusione.

Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione dei criteri diversi da quelli previsti dalla sezione III del titolo primo del c.p.c. - Esclusione.



In linea generale, può escludersi che la sospensione del giudizio possa determinare anche sospensione del procedimento di mediazione che sia stato disposto nel corso di esso, dal momento che questo incidente, pur inserendosi nel giudizio, ha una propria autonomia, ricollegabile alla sua esclusiva finalità conciliativa, cosicchè non pare risentire delle sorti del processo (un riscontro a tale ricostruzione è rinvenibile nel disposto dell’art. 6,. comma 2, d. Lgs. 28/2010 che prevede che il termine per lo svolgimento della mediazione non è soggetto a a sospensione feriale). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 4, comma 1, d.Lgs. 28/2010, come introdotto dall’art. 84, comma 1, lett. b, del D.L. 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni nella L.9 agosto 2013 n.98, non attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, a criteri diversi da quelli contenuti nella sezione III del titolo primo del c.p.c., cosicchè non rilevano, al fine suddetto, eventi processuali come la litispendenza o la continenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Massimo Vaccari


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