Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1235 - pubb. 18/06/2008

Riunione dei procedimenti di modifica degli accordi di separazione e di divorzio

Tribunale Napoli, 10 Marzo 2008. Est. Annamaria D'Andrea.


Famiglia – Procedimento per la modifica degli accordi di separazione – Contemporanea pendenza del giudizio di divorzio – Riunione – Ammissibilità.



La sopravvenuta pendenza del giudizio di divorzio non determina l’inammissibilità della proposizione della domanda ex art. 710 cod. proc. civ., per cui in caso di simultanea pendenza di detti giudizi, ove in entrambi si discuta dell’entità dell’assegno di mantenimento come contributo al mantenimento della prole minore, una volta incardinato per primo il giudizio per la modifica dei patti della separazione, i due procedimenti potranno essere riuniti nonostante la diversità di rito, soccorrendo al riguardo il criterio previsto dall’art. 40, 3° comma cod. proc. civ.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio Chicoli


Massimario, art. 710 c.p.c.


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