Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13045 - pubb. 13/07/2015

Lunghezza degli atti: ancora una bocciatura dal Tribunale di Milano. Troppo lunghi

Tribunale Milano, 26 Giugno 2015. Est. Rosa Muscio.


Ampiezza degli atti di Parte – Sinteticità – Necessità – Sussiste – Atti eccessivamente lunghi senza contenuti qualitativamente apprezzabili – Valutazione negativa – Sussiste

Dichiarazioni scritte di testi prodotti dalle parti – Manifesta inammissibilità – Sussiste



Non rispettano il principio del giusto processo gli atti depositati dalle parti con contenuti sovrabbondanti. Inoltre, le direttive che il giudice impartisca ex art. 175 c.p.c., nei suoi poteri di governance giudiziale, per limitare la lunghezza degli atti giudiziali, concorrono a realizzare l’obiettivo (fondamentale) di un processo “giusto”, tale essendo quello definito in tempi ragionevoli. Il comportamento processuale delle parti che tali direttive ignori certamente non comporta la violazione di una prescrizione legale vigente e nemmeno può essere tout court valutato ex art. 116 c.p.c., tuttavia non contribuisce ad ottenere il supporto dei difensori nel perseguimento di quell’obiettivo primario di cui si è detto. Obiettivo che ha rilevanza certamente pubblicistica, tenuto conto del debito erariale accumulato dallo Stato, ex lege 89 del 2001, per la lentezza nella definizione dei processi civili. Peraltro, è appena il caso anche di ricordare come sia stato lo stesso Presidente della Suprema Corte di Cassazione ad inviare una missiva formale e ufficiale al C.N.F. (17 giugno 2013) stimando sufficienti (finanche per il giudizio di legittimità) atti composti da non più di 20 pagine. E questo limite non può apparire restrittivo: dinanzi alla Corte EDU, il regolamento di disciplina prevede, in genere, che il ricorso non superi le 10 pagine; dinanzi al Consiglio di Stato, il limite è in genere fissato in 20 pagine. Peraltro, nel processo di merito, le appendici scritte sono ben più di una e, quindi, il limite nemmeno può dirsi eccessivo tenuto conto della somma di «tutti gli spazi scritti» di difesa”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le dichiarazioni testimoniali scritte prodotte dalle parti sono inammissibili: infatti, non si tratta di documenti, ma di una forma di surrettizia “testimonia scritta” che non è ammissibile, non sussistendo i presupposti e non essendo state rispettate le forme di cui all’art. 257-bis c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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