Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14107 - pubb. 03/02/2016

Fallimento dichiarato in un altro stato membro e privilegio vettoriale su beni situati in Italia: difetto di giurisdizione del giudice italiano anche nel giudizio cautelare

Tribunale Milano, 13 Luglio 2015. Est. Ilaria Gentile.


Fallimento – Dichiarato in altro Stato membro dell’Unione Europea – Domanda di accertamento del credito – Domanda di accertamento del privilegio sui beni del fallito – Giurisdizione del Tribunale che ha dichiarato il fallimento

Fallimento – Dichiarato in altro Stato membro dell’Unione Europea – Domanda di sequestro sui beni del fallito situati in Italia – Giurisdizione del Tribunale italiano: sussiste – Competenza del Tribunale del luogo ove i beni si trovano

Fallimento – Dichiarato in altro Stato membro dell’Unione Europea – Domanda di sequestro sui beni del fallito situati in Italia – Fallimento dichiarato dopo il deposito del ricorso ma prima della sua notifica – Giurisdizione del Tribunale che ha dichiarato il fallimento – Improcedibilità del ricorso cautelare

Fallimento – Dichiarato in altro Stato membro dell’Unione Europea – Domanda di sequestro sui beni del fallito situati in Italia – Improcedibilità del ricorso cautelare ex art.51 L.F.

Privilegio vettoriale – Domanda di sequestro ex art.2769 c.c. di beni già nella disponibilità del creditore – Carenza di interesse – Inammissibilità

Periculum in mora costituito da azioni giudiziarie promosse da terzi – Insussistenza – Infondatezza del ricorso

Domanda di accertamento del privilegio – Inammissibilità



Ai sensi dell’art.4 Reg. 29.05.2000 n.1346 il creditore deve proporre la relativa domanda di insinuazione avanti al Tribunale che ha dichiarato il fallimento, che ha giurisdizione sull’accertamento del credito.
Posto che il creditore ha prospettato la sua intenzione di proporre un’unica domanda di merito per l’accertamento del suo asserito credito e per l’accertamento della sua asserita garanzia reale sui beni del fallito, è evidente che la carenza di giurisdizione sulla domanda principale riguarda anche la domanda di accertamento della garanzia sui beni del fallito. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

La circostanza che l’art.5 reg. 1346/2000 faccia salvi i diritti reali di garanzia su cose del fallito situate in altro stato membro può in astratto fondare la giurisdizione cautelare del tribunale italiano a decidere sul sequestro di cose del fallito; la competenza appartiene ai sensi dell’art.669 ter co.3 cpc al Tribunale del luogo dove l’invocato sequestro andrebbe eseguito. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Anche se alla data di proposizione del ricorso il debitore era ancora in bonis, un ricorso cautelare ante causam notificato ad un soggetto dopo che è stato dichiarato fallito non è idoneo a cristallizzare lo stato di fatto esistente alla data del deposito anche con riguardo alla futura causa di merito. [Il Tribunale ha confermato l’ordinanza di rigetto del ricorso cautelare per carenza di giurisdizione sulla domanda di merito rivolta all’accertamento del diritto di credito, affermando la giurisdizione del Tribunale dello Stato membro che aveva dichiarato il fallimento.] (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Osservato che, a mente dell’art.17 Reg.1346/2000 “la decisione di apertura di una procedura di insolvenza produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura”, e che l’art.15 Reg.1346/2000 sancisce che gli effetti della procedura di insolvenza su un procedimento pendente relativo a un bene ricompresso nella massa fallimentare sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente, ne discende che il Tribunale italiano dovrebbe dichiarare l’improcedibilità del ricorso cautelare ex art.51 l.f.. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Il creditore è carente di interesse a chiedere un sequestro conservativo ex art.2769 c.c. su cose che il ricorrente stesso dice di essere nella sua disponibilità. Dunque, la domanda cautelare è infondata, se non finanche inammissibile. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Un provvedimento giudiziario non può mai costituire un periculum da cui ci si deve difendere con un altro provvedimento giudiziario, posto che l’ordinamento giuridico non può che essere coerente in se stesso e con se stesso. [Fattispecie in cui il periculum paventato dal richiedente un sequestro conservativo consisteva nel rischio di perdere la disponibilità dei beni per effetto di azioni giudiziarie di recupero dei beni stessi minacciate o già intentate da terzi.] (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

La domanda di merito di accertamento della natura privilegiata del credito appare inammissibile, atteso che il procedimento previsto dall’art.2761 e 2796 cc non prevede che si introduca una causa di merito per accertare la natura privilegiata del credito, bensì sancisce che questo accertamento è solo eventuale e differito e non va introdotto dal creditore asseritamente privilegiato, ma dal debitore o dal terzo avente diritto. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Pierlino Benatti


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