Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14359 - pubb. 08/03/2016

Ammissibilità dell'azione ex art. 700 c.p.c. per vietare l'uso del marchio all'ex associato

Tribunale Milano, 24 Settembre 2015. Est. Silvia Giani.


Utilizzo abusivo di marchio altrui – Azione inibitoria cautelare – Azione ex art.700 c.p.c. – Inammissibilità per la deroga ai rimedi previsti dal CPI – Esclusione

Utilizzo abusivo di marchio altrui – Azione inibitoria cautelare - Cessazione della condotta contestata – Cessazione del periculum in mora – Esclusione

Utilizzo abusivo di marchio altrui – Azione inibitoria cautelare – Mancata previsione statutaria di divieto di utilizzo da parte dell’ex associato – Diritto di prosecuzione d’uso da parte dell’ex associato – Esclusione



L’eccezione d’inammissibilità dello strumento cautelare di cui all’art. 700 c.p.c., per la presenza di quelli previsti dal codice della proprietà industriale (artt. 131 e 133 CPI), è infondata.
Non ha alcun rilievo il richiamo all’art. 700 piuttosto che all’art. 131 CPI, trattandosi di qualificazione giuridica di uno strumento processuale chiaramente individuato e volto a tutelare diritti in materia industriale. Peraltro, gli art. 669 e ss. cpc sono compatibili con la tutela cautelare in materia industriale, là dove non sono espressamente derogati. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

La dichiarazione di adempiere e/o la spontanea cessazione della condotta contestata dopo la proposizione del procedimento cautelare non fanno venire meno automaticamente il periculum in mora, ben potendo la parte all’esito del giudizio riprendere la condotta censurata, senza alcuna sanzione (cfr. ord. T Milano, 28 agosto 2015, est. Tavassi).
In presenza di tali condotte, dovrà quindi procedersi, di volta in volta, ad una valutazione prognostica della persistenza del periculum in mora, che tenga conto delle peculiarità e delle specificità del caso sottoposto al vaglio del giudice (cfr. ord. T. Milano, 26 gennaio 2015, est. Marangoni). (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

La mancata previsione nello statuto dell’associazione del divieto di utilizzo del segno distintivo, in caso di recesso o esclusione dell’associato, non costituisce un argomento idoneo a fondare il diritto dell’ex associato a proseguirne l’uso nonostante il venire meno del vincolo associativo.
Il titolare del marchio d’impresa registrato ha facoltà di farne uso esclusivo, vietando ai terzi l’uso del segno del marchio per servizi identici a quelli per i quali è stato registrato o affini, se a causa dell’identità o dell’affinità dei servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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