Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14913 - pubb. 03/05/2016

Ai fini della tempestività del deposito telematico rileva la ricevuta di accettazione rilasciata dal dominio giustizia, mentre la cancelleria può rifiutare il deposito solamente nel caso di errori FATAL

Tribunale Milano, 23 Aprile 2016. Est. Fascilla.


Processo civile telematico - Verifica della tempestività del deposito degli atti processuali - Produzione in giudizio di tutte le ricevute compresa quella rilasciata all'esito dei controlli della cancelleria o della segreteria - Necessità - Rifiuto dell'atto da parte del cancelliere - Impossibilità del giudice di verificare la correttezza della decisione del cancelliere - Pregiudizio della parte - Conseguenze - Rilevanza della ricevuta rilasciata dal dominio giustizia ai fini della valutazione della tempestività del deposito



Ai fini della verifica della tempestività del deposito telematico degli atti processuali è necessaria la produzione in giudizio anche delle ulteriori due ricevute previste dal comma 7 dell'articolo 13 del D.M. 44/2011, ovvero di quelle ricevute che il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente e nelle quali viene dato atto dell'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonché di quelli operati dagli operatori della cancelleria o della segreteria. Può, infatti, verificarsi che il file trasmesso in via telematica non venga accettato dalla cancelleria perché non firmato, o perché, ad esempio, affetto da errore verificatosi nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che deve corredare l'atto da depositare e che deve contenere “le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo” (art. 12 delle Specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia con decreto 16 aprile 2014), ivi compresi dunque numero di ruolo generale e parti.”

Nel caso di rifiuto dell’atto da parte del cancelliere, il giudice si trova nella totale impossibilità di verificare la correttezza della decisione del cancelliere, con conseguente pregiudizio della parte, la quale non può esplicare il proprio diritto costituzionale alla difesa, in quanto la decisione del cancelliere diventa, sostanzialmente, irrevocabile. Conseguentemente, si deve ritenere che, pur essendo corretto l'orientamento che ritiene necessario, ai fini della tempestività del deposito, la acquisizione di tutte quattro le ricevute di deposito, compresa quindi quella relativa all'esito dei controlli da parte degli operatori della cancelleria o della segreteria, soltanto la terza ricevuta, ossia quella che il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente e nella quale viene dato atto dell'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, possa essere presa in considerazione ai fini della valutazione di un eventuale non tempestivo deposito dell'atto, cosicché volta che sia positivo l'esito dei controlli automatici, si ritiene che la cancelleria non possa rifiutare l'atto se non dei casi più gravi di errori cd. FATAL. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Federico Rolfi


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