Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2878 - pubb. 14/02/2011

Contratto di skipass e responsabilità del gestore della pista

Tribunale Napoli, 25 Gennaio 2011. Est. Buttafoco.


Foro del consumatore – Contratto di acquisto dello skipass – Foro speciale del consumatore – Clausola derogatoria della competenza – Vessatorietà. 
Obbligazioni contratti – Contratto di acquisto dello skipass – contratto atipico con il consumatore – Trasporto di persone per la risalita e l'utilizzo della pista di discesa. 
Obbligazioni contratti – Risarcimento del danno da skipass – interessi – Natura compensativa – Determinazione del tasso. 
Responsabilità civile – gestione di impianti di risalita – Emissione dello skipass – Responsabilità per la fase di discesa – Obbligo di delimitare le aree delle piste destinate a diverse discipline.



Con l’acquisto dello skipass, si conclude un contratto il cui il foro ordinario è derogato in favore del foro speciale del consumatore nel luogo di sua residenza o di domicilio elettivo. Si presume vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente. (Carlo Alvano) (riproduzione riservata)

Con l’acquisto dello skipass, si conclude un contratto atipico del consumatore riferito non solo al trasporto di persone nella fase di risalita ma anche all’utilizzo della pista di discesa. (Carlo Alvano) (riproduzione riservata)

Gli interessi in materia risarcitoria nel danno da skipass hanno natura compensativa sui quali non si applica l’art. 1224, comma 1, c.c., che si applica alle sole obbligazioni pecuniare; detti interessi non costituiscono un debito di valore accessorio a quello risarcitorio che va rivalutato, bensì un debito di valuta insuscettibile di rivalutazione, decorrono dal momento dell’incidente e costituiscono un criterio di commisurazione per il ritardato conseguimento di una somma di danaro. E' facoltà del giudice fissare il tasso, ricorrendo a criteri presuntivi ed equitativi non essendo necessaria l'applicazione  del tasso legale. (Carlo Alvano) (riproduzione riservata)

Il gestore di impianti di risalita che emette lo skipass è contrattualmente responsabile anche per la fase di discesa sulle piste di cui abbia la manutenzione ed è responsabile dell’incidente provocato da uno snowbordista allo sciatore durante la fase di discesa, se non ha provveduto a delimitare, recintare, segnalare e gestire le aree sciistiche per le diverse discipline sportive, secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali. La responsabilità del gestore concorre a titolo contrattuale con la responsabilità extracontrattuale del terzo. (Carlo Alvano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Carlo Alvano


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