Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 381 - pubb. 01/01/2007

Revoca ante causam degli amministratori

Tribunale Milano, 12 Gennaio 2006. Est. Alessandra Dal Moro.


Società a responsabilità limitata – Potere di controllo del socio – Azione cautelare ante causam – Ammissibilità.



Il socio di società a responsabilità limitata può richiedere in via cautelare ante causam la revoca dell’organo gestorio della società non essendo tale iniziativa subordinata alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti dell’organo medesimo o alla proposizione di altre azioni di merito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI MILANO

- Sezione VIII Civile -

Il Tribunale di Milano, sezione VIII civile, composto dai sig.ri Magistrati:

Dr. Fernando CIAMPI Presidente

Dr. Raffaele Fulvio D’ISA Giudice

Dr. Alessandra DAL MORO Giudice Relatore

riunito nella Camera di Consiglio del 12.1.2006, a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza dello stesso giorno,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I sig.ri C. N. e S. S., hanno tempestivamente reclamato il provvedimento cautelare emesso da codesto Tribunale in data 24.10.2005 nel procedimento promosso dal sig. N. C., avente ad oggetto la revoca, ante causam, dell’amministratore delegato N. e del consigliere S. S. nella società “ C.d.G. s.r.l.”.

I reclamanti hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità del procedimento cautelare instaurato ante causam per la revoca predetta, sostenendo che la misura in questione sarebbe possibile solo in corso di causa, in un giudizio volto ad accertare la responsabilità degli amministratori, poiché la novella legislativa, avendo escluso le società a responsabilità limitata dal controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., avrebbe precluso la possibilità di ottenere la revoca dell’amministratore in via cautelare anticipata.

Il Collegio non condivide la censura che va respinta.

Essa si fonda su una interpretazione della norma di cui all’art. 2476 comma 3° c.c. che, invero, neppure nella sua lettera appare interpretabile univocamente nel senso preteso dai reclamanti. Essi, come parte della dottrina e della giurisprudenza che si sono pronunciate su tale questione, ritengono di valorizzare la sedes materiae in cui il legislatore della riforma ha inteso collocare la previsione della possibilità per il socio di chiedere tale cautela (ovvero quello della norma con cui a quest’ultimo è stata attribuita la legittimazione ad agire per ottenere, nell’interesse della società, il risarcimento del danno).

Pare, invece, al Collegio che con detta norma il legislatore, proprio alla luce della modifica dell’art. 2488 c.c., dunque della esclusione della possibilità di ricorrere nell’ambito delle s.r.l. al procedimento giudiziale di controllo ex art. 2409 c.c., abbia inteso introdurre tanto la legittimazione ad agire di ciascun socio, quanto (“altresì”) il potere “di chiedere in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi”, nella volontà di privilegiare in siffatto tipo di società il potere di reazione e controllo dei soci rispetto al potere di controllo dell’autorità giudiziaria; né pare, in difetto di espressa limitazione del potere di chiedere la revoca cautelare in argomento, che si possa affermare che il legislatore ha inteso condizionare l’esercizio di quest’ultimo potere, all’esercizio del primo (proposizione da parte del socio di azione di responsabilità) per il solo fatto che l’attribuzione dello stesso sia avvenuta nell’ambito dello stesso comma.

Diversamente opinando si finirebbe per dover concludere che il legislatore avrebbe inteso, da un lato, negare la possibilità al socio di reagire efficacemente in via d’urgenza, di fronte a comportamenti dell’organo amministrativo già forieri di danni per la società, salvo promuovere contestualmente l’azione di responsabilità (iniziativa che, tuttavia, non sempre si presta ad essere compatibile con l’urgenza che può caratterizzare una richiesta di revoca, poiché, essendo volta ad introdurre un processo a cognizione piena, richiede adeguata preparazione anche sul piano della deduzione dei fatti e delle prove, specie alla luce del nuovo rito societario); dall’altro, negare la possibilità al socio di reagire, ed ottenere in via d’urgenza efficace tutela, a fronte di condotte gestorie solo potenzialmente dannose, dunque a fronte di compiute gravi irregolarità rispetto alle quali l’effetto dannoso non si sia già prodotto.

A ben vedere, tuttavia, se il legislatore avesse voluto condizionare la revoca cautelare dell’organo gestorio all’esercizio dell’azione di responsabilità (quindi escluderla ante causam) ben avrebbe potuto dirlo esplicitamente, come è avvenuto per la sospensione cautelare della delibera societaria oggetto di impugnazione ex art. 2378 c.c.; e se avesse inteso davvero limitare la possibilità di revoca dell’amministratore ai soli casi in cui le irregolarità hanno già prodotto danni alla società, avrebbe finito per limitare la possibilità di tempestiva reazione contro una condotta gestoria inadeguata e suscettibile di produrre gravi danni alla società (e indirettamente ai creditori), solo, inspiegabilmente, per le s.r.l., stante la possibilità, per le s.p.a., del ricorso al 2409 c.c. e, per le società di persone, del ricorso alla revoca per giusta causa ex art. 2259 c.c.( norma non richiamata nell’art. 2463 c.c. per le s.r.l.).

In realtà, tali interpretazioni, fortemente riduttive del potere di controllo e reazione del socio, e quindi dell’ambito di controllo cui sarebbe esposta una s.r.l. quanto alla regolarità e legalità della sua amministrazione, non pare si possano sostenere per il solo fatto che l’attribuzione al singolo socio, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, del potere di chiedere la revoca degli amministratori sia contenuta nello stesso comma in cui il legislatore gli attribuisce “altresì”, quello di agire per fa valere la loro responsabilità e ottenere il risarcimento del danno.

Così da ultimo ha ritenuto anche la Corte Costituzionale, di recente investita della questione di legittimità costituzionale dell’esclusione del procedimento di cui all’art. 2409 c.c. per le s.r.l.

Nel respingere il ricorso in quanto infondato, la Corte ha osservato come “la norma censurata (l’art. 2476 c.c. n.d.r.) si presti ad una interpretazione meno riduttiva di quella prospettata- a conforto della censura di illegittimità costituzionale dai remittenti”, poiché “ la formulazione letterale della norma non impone affatto l’interpretazione che dei presupposti della misura “cautelare” di revoca propongono i remittenti; al contrario, la qualificazione di “ cautelare” data dalla legge alla misura di revoca ben può essere intesa (…) nel senso strumentale (ed anticipatoria rispetto) ad un’azione volta ad ottenere una sentenza di revoca degli amministratori, perciò solo che nella gestione della società sono presenti gravi irregolarità e v’è mero pericolo di danno per la medesima” (Sent. N. 481/2005) .

Del resto anche la considerazione del combinato disposto degli artt. 23 u.c. d.lgs. n. 5/2003, e 669 quaterdecies c.p.c., conforta nel senso dell’ammissibilità “ante causam” della revoca in argomento, perché consente di applicare la disciplina uniforme dei procedimenti cautelari, dunque anche la possibilità di ottenere la cautela ante causam ex art. 669 ter c.p.c, “a tutti i provvedenti cautelari previsti dal codice civile dalle leggi speciali”( art. 669 quaterdecies 1°), dunque anche alla revoca prevista nell’art. 2476 c.c., ivi espressamente definita “cautelare.

Diversa questione è quella della individuazione della causa di merito il cui promovimento sia da ritenersi idoneo a garantire stabilità al provvedimento cautelare emesso: quella volta ad ottenere, in sede di cognizione piena, il risarcimento del danno (già prodottosi) e la revoca degli amministratori; ovvero, in caso di danno solo potenziale, quella tesa solamente ad ottenere la revoca in via definitiva degli amministratori, rispetto alla quale ultima solamente, l’eventuale concessione della revoca in sede cautelare potrebbe qualificarsi misura “anticipatoria”.

Su quest’ultima questione, tuttavia, che attiene alla stabilità del provvedimento alla luce della novella legislativa in tema di procedimenti cautelari anticipatori, il Collegio non deve pronunciarsi, nonostante l’istanza in tal senso presentata dai reclamanti in modo tardivo ed irrituale all’udienza di discussione.

Alla luce di siffatta premessa, nella specie, la cautela richiesta deve essere ritenuta ammissibile, avendo prospettato i ricorrenti sia danni effettivi (mancata contabilizzazione di ricavi a scapito dell’utile sociale) e potenziali (sanzioni conseguenti ad inadempimenti di natura contributiva e fiscale); ed avendo, nel contesto complessivo dell’atto, manifestato la volontà di proporre un giudizio ordinario teso a far valere con cognizione piena la revoca degli amministratori autori delle irregolarità e il risarcimento dei danni già prodottosi.

Nel merito i reclamanti hanno lamentato, con argomenti del tutto inconferenti rispetto al merito della questione sottoposta al vaglio del Tribunale, l’errata definizione nell’ordinanza impugnata del C. quale “socio finanziatore non operativo”, al fine di rimarcare che egli sarebbe stato al corrente delle scelte gestionali e della prassi censurate; non hanno invece contestato la sussistenza delle prassi stesse, così come denunciate dal socio di maggioranza, ovvero la mancata contabilizzazione sistematica di una parte degli incassi e, altresì, delle spese, limitandosi ad affermare che detta mancata contabilizzazione non sarebbe idonea a determinare alcun danno, né attuale né futuro, al socio o alla società, e, dunque, a contestare sotto siffatto profilo il provvedimento reclamato per carenza del presupposto del periculum in mora; in particolare sostenendo che agli incassi “ in nero” corrisponderebbero spese di gestione non contabilizzate, e che, quindi, gli stessi non sarebbero oggetto di distrazione, e che le conseguenze sul piano fiscale tributario potrebbero essere sanate.

Osserva il collegio che, anche le censure non chiaramente inconferenti, sono comunque infondate.

A fronte della sostanziale confessione dei reclamanti circa la sistematica non contabilizzazione degli incassi, appaiono sussistere tutti i presupposti della cautela concessa in considerazione della condotta gestoria gravemente irregolare, e lesiva del diritto all’informazione del socio che dalla stessa contabilità ufficiale ( non essendo ammessa una contabilità occulta) deve trarre i dati cui ha interesse per verificare l’andamento della società e valutare la situazione patrimoniale della stessa; siffatta condotta gestoria, inoltre, come ritenuto dal Giudice di prime cure, deve ritenersi potenzialmente dannosa per la società: favorisce, infatti, infedeltà da parte di chiunque si occupi della contabilizzazione dei ricavi, nonché l’appropriazione dei proventi in danno della determinazione degli utili sociali, con gravi ripercussioni sulla conservazione della garanzia che il patrimonio della stessa rappresenta per i creditori sociali; ed infine è presupposto dell’inadempimento - attraverso la non contabilizzazione di spese anche di natura retributiva - di obblighi retributivi, contributivi e tributari, suscettibili di provocare gravi sanzioni a carico della società, come ben evidenziato nel provvedimento reclamato.

Il reclamo è quindi infondato e deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

Visti gli artt. 23 u.c. d.lgs. n.5/2003 e 669 terdecies c.p.c. ,

a)rigetta il reclamo proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano emessa in data 24.10.2005;

b)condanna C. N. e S. S. a rifondere a N. C. le spese di lite che si liquidano in euro 1680 di cui 80 per esborsi, 600 per diritti e 1000 per onorari, oltre CPA e IVA come per legge.

Si comunichi.

Milano 12 gennaio 2006