Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9641 - pubb. 31/10/2013

Il Tribunale di Milano chiarisce presupposti e limiti della nuova competenza cd. per attrazione, introdotta dalla Legge 219/2012 (riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale dei minori)

Tribunale Milano, 11 Ottobre 2013. Pres., est. Gloria Servetti.


Legge 219/2012 – Nuovo art. 38 disp. att. c.c. – Nuova competenza del TO sulle controversie ex art. 317-bis c.c. – Presupposti – Richiesta di modifica di precedente provvedimento ex art. 330 c.c. assunto dal TM – Incompetenza – Sussiste.



Con la legge 219/2012, il legislatore riformulato l’art. 38 disp. att. c.c. ha previsto una nuova competenza del T.O. per le controversie insorte tra genitori di figli non matrimoniali. Tale competenza non sussiste, tuttavia, dove la domanda sia intesa ad ottenere la modifica di un provvedimento pronunciato dal tribunale per i Minorenni ex art. 330 c.c.: in tal caso non si verte in tema di mero affidamento di minore nato da coppia non coniugata la cui relazione sia cessata, quanto a dire di un caso riconducibile al disposto normativo di cui all’art. 317 bis c.c., che presuppone l’esercizio integro della potestà genitoriale, bensì di ipotesi in cui si contesta la quantomeno persistente sussistenza di elementi che hanno già condotto all’adozione di un provvedimento limitativo della potestà. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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