Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9652 - pubb. 04/11/2013

Mediazione ex officio: la “nuova mediazione” delegata dopo il Decreto del Fare

Tribunale Milano, 29 Ottobre 2013. Est. Buffone.


Mediazione delle controversie civili e commerciali – Mediazione disposta dal Giudice (cd. mediazione ex Officio) – Applicabilità ai processi pendenti – Sussiste – Valutazione di mediabilità – Elementi.

Mediazione delle controversie civili e commerciali – Mediazione disposta dal Giudice (cd. mediazione ex Officio) – Competenza territoriale – Derogabilità – Sussiste.



La legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69), riscrivendo parzialmente il tessuto normativo del d.lgs. 28/2010, ha previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio). Si tratta di un addentellato normativo che inscrive, in seno ai poteri discrezionali del magistrato, una nuova facoltà squisitamente processuale: trattasi, conseguentemente, di una norma applicabile ai procedimenti pendenti. Peraltro, il fascio applicativo della previsione in esame prescinde dalla natura della controversia (e, cioè, dall’elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria: art. 5 comma I-bis, d.lgs. 28/2010) e, per l’effetto, può ricadere anche su un controversia quale quella in esame, avente ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto. Giova, peraltro, ricordare come i mediatori ben potrebbero estendere la «trattativa (rectius: mediazione)» ai fatti emersi successivamente alla instaurazione della lite e non fatti valere nel processo, così essendo evidente che l’eventuale soluzione conciliativa potrebbe definire il conflitto, nel suo complesso, mentre la sentenza conclusiva del procedimento civile potrebbe definire, tout court, solo una lite, in modo parziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 comma III d.lgs. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto, va presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti – se tutte d’accordo – possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale