Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9903 - pubb. 16/01/2014

Art. 648 c.p.c. dopo il “decreto del fare”: discussione sulla provvisoria esecuzione

Tribunale Milano, 20 Dicembre 2013. Est. Silvia Giani.


Pubblicità comparativa illecita - Caratteristiche - Sfruttamento della notorietà altrui.

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La modifica relativa all’art. 648 c.p.c. di cui al Decreto legge 21 giugno 2013 n 69 e convertito in legge 9/8/2013 n 98, che prevede che il giudice provveda alla prima udienza sull’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si applica ai procedimenti instaurati, a norma dell’articolo 643, ultimo comma c.p.c., successivamente all’entrata in vigore del decreto (art. 78 L 69/13). La modifica non può essere interpretata in modo da causare la violazione del principio del contradditorio: pertanto, non può imporsi di tenere la discussione sulla provvisoria esecuzione alla prima udienza nonostante la non tempestiva costituzione del convenuto opposto quando sussista la richiesta da parte dell’opponente del termine a difesa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., il Tribunale può invitare le parti a depositare prima dell’udienza uno schema processuale -predisposto dopo la cristallizzazione del thema decidendum e probandum- contenente l’indicazione, per ciascun fatto, se esso sia stato contestato, quale dei documenti sia inerente al fatto contestato e le eventuali richieste di prova orale inerenti al medesimo fatto. Inoltre, può anche invitare le parti a formulare proposte conciliative. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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