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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1135 - pubb. 11/03/2008.

Liquidazione dell'associazione e cessazione dell'assemblea


Tribunale di Verona, 27 Novembre 2007. Est. Vaccari.

Associazioni – Deliberazione adottata dall’assemblea dell’associazione in liquidazione – Inesistenza.

Associazioni – Liquidazione – Partecipazione degli associati alle perdite – Esclusione.


A seguito della messa in liquidazione dell’associazione, a differenza di quanto accade nelle società, l’assemblea degli associati cessa, e comunque non ha più ragione di esistere. Ne consegue che la delibera eventualmente adottata da tele organo deve ritenersi addirittura inesistente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

E’ illegittima la delibera assembleare di una associazione che ponga a carico degli associati le perdite dell’associazione e tutti gli oneri relativi alla sua liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Sezione IV Civile

 

Il Giudice Istruttore

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

pronunciando sulla istanza di sospensione della delibera dell’assemblea generale dell’associazione A.Pro.Lat Verona in liquidazione del 21 marzo 2007 avanzata da Alberti Michelangelo, Alberti Pietro, Ceradini Augusto e Dal Ben Tiziano con gli avv.ti M.Aldegheri e A.T.Zorzan nell’ambito della causa di cui in epigrafe dagli stessi proposta

CONTRO

Associazione Produttori Latte (A.Pro.Lat) della Provincia di Verona in liquidazione, in persona del liquidatore avv. R.Padovani con l’Avv.B.Morgante

nella quale sono intervenuti

il P.M ai sensi degli art 23 comma 1° e 70 cpc;

nonché, con comparsa di intervento volontario depositata alla udienza del 23 ottobre 2007 l’azienda agricola La Rocca di Simoncelli Valter e figli s.s + 9, e, con comparsa di intervento depositata alla udienza del 22.11.2007, Ciresa Renato + 153

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 22 novembre 2007;

Va in primo luogo esaminata la davvero non comune messe di eccezioni di carattere preliminare e pregiudiziale sollevate dalla resistente dovendosi fin da ora evidenziare che solo una di esse è parzialmente fondata, senza peraltro che ad essa possa riconnettersi la conseguenza indicata dalla difesa della Aprolat. 

 

Rito applicabile

L’osservazione della resistente in ordine alla sottoposizione del presente procedimento al rito societario è in primo luogo ultronea, in quanto nel D.L.vo 5/2003 non è rinvenibile nessuna deroga alla disciplina del procedimento cautelare ordinario, ma solo alcune disposizioni riguardanti i possibili sbocchi dello stesso e l’efficacia del provvedimento cautelare eventualmente adottato.

L’eccezione è comunque anche infondata sia perché l’oggetto della presente controversia e, più in generale, i rapporti tra associazione ed associati, esulano da quelli menzionati nell’art. 1 del suddetto testo normativo, e non possono essere in esso inclusi in virtù di interpretazione estensiva o analogica, sia perché la disciplina del presente procedimento ha natura speciale essendo contenuta nell’art. 23 c.c.

 

Improponibilità del ricorso in virtù della clausola compromissoria contenuta nello statuto dell’associazione e del termine in essa previsto per l’attivazione del procedimento arbitrale (art. 28 statuto)

Le controversie, come la presente, per le quali è previsto l’intervento obbligatorio del P.M. (artt. 23 1° comma e 70 cc) non sono compromettibili in arbitri, secondo quanto ripetutamente affermato dalla dottrina e in via incidentale anche da Cass. Sez. I, 14 dicembre 2000 n.15786. A conferma di tale interpretazione merita richiamare il disposto del penultimo comma dell’art. 34 D.L.vo 5/2003. All’inapplicabilità della clausola compromissoria richiamata da parte convenuta consegue che non può farsi riferimento al termine in essa previsto per la proposizione del procedimento arbitrale al fine di valutare la tempestività dell’iniziativa degli istanti ma al termine di legge che, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Corte di Appello di Torino 10 gennaio 2003),  è quello previsto dall’art. 1442 cc per l’azione di annullamento.   

 

Eccezioni riguardanti l’intervento dei terzi

Vanno decisamente esclusi i vari profili di inammissibilità dell’intervento dei soggetti di cui in epigrafe che ha prospettato la resistente poiché:

1)     tale istituto, contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinio della convenuta, non è incompatibile con il procedimento cautelare, nemmeno qualora, come è accaduto nel caso di specie, esso abbia subito più rinvii dovuti alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di una parte necessaria, quale il P.M, ed anzi la giurisprudenza di merito ha espressamente affermato la possibilità dell’intervento di terzo litisconsortile o adesivo autonomo  (cfr. in tal senso Trib. Napoli 20 febbraio 2001);

2)     la procura alle liti conferita, per conto di quelli tra i terzi intervenuti che sono delle  società semplici, da soci della stesse, è pienamente valida, stante la regola generale di cui all’art. 2266 2° comma cc, e in difetto di allegazione e di prova che lo statuto di tali società contiene una disciplina in deroga a quella quale ad esempio la previsione del potere di agire in giudizio congiunto dei soci o della maggioranza di essi; 

3)     l’ulteriore eccezione di invalidità del mandato alle liti che è stata proposta dalla convenuta si fonda su un presupposto di fatto che la stessa Aprolat prospetta come indimostrato, e, merita aggiungere, indimostrabile, ossia che il mandato alle liti per l’intervento nella fase cautelare sia stato conferito prima del mandato alle liti per l’intervento nella fase di merito.

 

Legittimazione degli istanti

Sussiste il difetto di legittimazione attiva dell’Alberti in quanto egli, pacificamente, non è associato alla A.Pro.Lat e non potendo convenirsi con la difesa dell’istante che la delega a partecipare all’assemblea ove è stata adottata la delibera impugnata che alcuni degli associati gli avevano conferito includeva anche la legittimazione ad agire nel presente giudizio.

Gli altri istanti, ossia Alberti Pietro, Ceradini Augusto e Dal Ben Tiziano sono invece  pienamente legittimati all’iniziativa in esame nella loro veste di associati e non già in quella di delegati di altri associati con la conseguenza che il rilevato difetto di legittimazione di Alberti Michelangelo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, non assume alcun rilievo ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti del provvedimento cautelare richiesto.

Invero l’assunto della resistente muove dal presupposto che uno di tali presupposti sia quello del periculum in mora (vedansi deduzioni a verbale dell’udienza del 22 ottobre 2007) e che pertanto ai fini della valutazione della sua sussistenza occorre aver riguardo al numero degli associati che hanno impugnato la delibera e quello della entità del pregiudizio patrimoniale conseguente per essi dalla esecuzione della delibera;

Tale prospettazione è errata poiché l’art. 23 cc ai fini dell’adozione del provvedimento interinale richiede che vi siano dei “gravi motivi” e tale espressione non può che essere intesa coma prognosi di fondatezza della domanda di merito.

La deduzione di parte resistente in ogni caso deve ritenersi anche superata alla luce dell’intervento nel corso del procedimento di altri centosessantaquattro associati.

 

Fondatezza dell’istanza

Venendo al merito l’istanza è indubbiamente fondata e come tale merita di essere accolta giacchè l’illegittimità della delibera impugnata è piuttosto macroscopica alla luce dei primi due rilievi che gli istanti e i terzi intervenuti hanno svolto nei confronti di essa.

Deve infatti senz’altro convenirsi con il patrocinio della attrice che a seguito della messa in liquidazione dell’associazione, a differenza di quanto accade nelle società, l’assemblea degli associati cessa, e comunque non ha più ragione di esistere e, a conferma di tale giudizio, merita osservare che nessuna delle norme che disciplinano il procedimento di liquidazione menziona tale organo. 

Il liquidatore ha ritenuto pertanto di chiamare in causa un organo che era ormai decaduto con la conseguenza che la delibera che lo stesso ha adottato può, a ben vedere, ritenersi addirittura inesistente.

Si noti che a fronte di tale  contestazione il liquidatore né nei suoi scritti difensivi né nel corso del suo interrogatorio libero ha saputo fornire una argomentata giustificazione del suo operato giacchè nel corso di tale ultimo incombente si è limitato ad affermare apoditticamente che: “durante la fase di liquidazione gli organi associativi continuano ad esistere e mantengono tutte le loro prerogative”.

Anche a voler prescindere da tali considerazioni non può sottacersi che ulteriore profilo di illegittimità della delibera impugnata è ravvisabile nel fatto che con essa  di fatto sono state addebitate agli associati non solo le perdite dell’associazione ma anche tutti gli oneri relativi alla sua liquidazione, in palese contrasto sia con le norme di legge che con quelle statutarie.

Infatti a prescindere dal termine che è stato utilizzato nella delibera per qualificare l’esborso posto a carico degli associati, e della finalità che il liquidatore ha inteso attribuirgli in sede di interrogatorio libero (ossia quella di “assicurare la fase di liquidazione” e “il funzionamento della associazione”), dalla sua relazione al Presidente del Tribunale del 15 gennaio 2007 (cfr. doc. 14 di parte istante pag. 2) risulta chiaramente che esso ha la funzione di ripianare le perdite dell’associazione. Ulteriore conferma di ciò si ha dalla circostanza che detto contributo nella delibera non è stato imputato ad un anno specifico e solo nelle lettere di sollecito al suo pagamento che il liquidatore ha inviato ad alcuni degli associati il 29 ottobre 2007 è stato imputato all’anno 2005 (cfr. doc. 17 allegato alla comparsa di intervento del 22.11.2007).

Orbene, ciò chiarito, è piuttosto evidente che la decisione qui censurata viola sia le  norme statutarie (si tratta degli artt. 10, 21 lett. G e 30 lett. B), che stabiliscono che gli associati sono tenuti a corrispondere all’associazione i contributi annualmente occorrenti per il funzionamento dell’associazione, che le disposizioni di legge, che regolano il procedimento in liquidazione, nessuna delle quali contempla la possibilità che gli associati siano chiamati a coprire le perdite dell’associazione. Sotto quest’ultimo profilo giova infatti rilevare che l’art. 16 disp. Att. cc nel richiamare le norme regolanti il procedimento di liquidazione coatta amministrativa omette proprio il rinvio all’art. 211 L.Fall.re che è quello che per le società con responsabilità sussidiaria limitata e illimitata dei soci prevede la possibilità per il commissario liquidatore di richiedere ai soci, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, le somme che ritiene necessarie per l’estinzione delle passività.

Il giudizio di fondatezza dei primi due motivi di impugnazione proposti dagli istanti esime dall’esame degli altri rilievi dagli stessi svolti dovendosi peraltro rilevare di alcuni di essi, ed in particolare di quelli di cui al punto B dell’istanza ulteriori rispetto a quello sopra esaminato, riguardano direttamente l’operato del liquidatore ed esulano pertanto dall’oggetto del presente procedimento.

Per quanto attiene alle spese di questa fase del giudizio la liquidazione di esse va riservata all’esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva l’istanza di Alberti Michelangelo e in accoglimento della istanza proposta da Albetti Pietro, Ceradini Augusto e Dal Ben Tiziano e dai terzi intervenuti sospende l’esecuzione della delibera impugnata. Riserva la liquidazione delle spese di questa fase all’esito del giudizio di merito.

Verona 27 novembre 2007

Il Giudice Istruttore