Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1149 - pubb. 09/03/2008

Causa di scioglimento della società e liquidatore giudiziale

Tribunale Reggio Emilia, 05 Febbraio 2008. Est. Scati.


Arbitrato societario – Accertamento della causa di scioglimento della società – Devoluzione della questione agli arbitri – Esclusione.

Società – Nomina del liquidatore giudiziale – Accertamento della causa di scioglimento della società – Impossibilità di conseguire l’oggetto sociale – Accertamento in via incidentale – Ammissibilità.



La questione relativa alla sussistenza della causa di scioglimento della società - che costituisce il presupposto per la nomina giudiziale del liquidatore - riguarda non già il personale interesse dei soci, di per sé disponibile, ma l’interesse generale al mantenimento in vita della società, in quanto tale indisponibile e, come tale, non è compromettibile e devolvibile al giudizio di arbitri. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non ha rilevanza il fatto che, al fine di ottenere la nomina giudiziale del liquidatore, nessuna delle parti abbia chiesto di decidere con efficacia di giudicato la questione relativa alla sussistenza della causa di scioglimento della società, potendo il tribunale apprezzare in via incidentale la sussistenza della causa di scioglimento e, in caso positivo, qualora l’eventuale insanabile dissidio tra i soci sia tale da rendere impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale, provvedere alla nomina del liquidatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Doveri informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di causalità



IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

 

composto dai magistrati

 

Dr. Francesco Parisoli Presidente

Dr. Stefano Scati giudice relatore

Dr. Massimiliano Cenni giudice

 

Sul ricorso ex art. 2275 c.c. e 30 d.lgs n. 5/03 proposto da A. B. nei confronti di C. D. ha pronunciato il seguente

 

DECRETO

 

Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di arbitrato, sollevata dal resistente solo all’udienza del 4 febbraio 2008, è infondata;

 

che, infatti, la questione relativa alla sussistenza della causa di scioglimento - che costituisce il presupposto per la nomina giudiziale del liquidatore- riguarda non già il personale interesse dei soci, di per sé disponibile, ma l’interesse generale al mantenimento in vita della società, in quanto tale indisponibile (cfr., negli stessi termini, Trib. Modena 12 maggio 2004) ;

 

che deve essere, d’altro canto, richiamato l’orientamento di legittimità, ancorchè maturato in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs n. 5/03, secondo il quale “le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; pertanto non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società; tale principio si applica anche in ipotesi di società di persone, la quale costituisce, sia sul piano sostanziale che processuale, un centro autonomo di rapporti intersoggettivi diversi e distinti da quelli facenti capo ai singoli soci” (cfr. Cass. 19 settembre 2000, 12412);

 

Premesso, quanto al merito:

 

che A. B. e C. D. sono soci in eguale misura della “Area di servizio Alfa di C. D. e C.” con sede in ***, avente ad oggetto: 1) la gestione di distributori di carburanti, autolavaggio con tunnel automatico, vendita di accessori e di ricambi per auto; 2) la somministrazione al pubblico di alimenti e vivande; 3) la gestione di bar e caffetterie;

 

che il A. ha chiesto la nomina di un liquidatore adducendo, a sostegno di tale richiesta, l’esistenza di una causa di scioglimento ex art. 2275 c.c., stante la situazione di insanabile conflitto fra i due soci;

 

che il ricorrente ha particolare dedotto: a) che la società, a causa di contrasti con la Shell, ha cessato da circa un anno di gestire la stazione di rifornimento di carburante e si limita a svolgere attività di autolavaggio mediante un impianto rilevato dal precedente gestore; b) che la società deve provvedere al pagamento di vari debiti fra cui quello relativo alle retribuzioni di un ex dipendente (Euro 15.709,74 come da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo); c) che il C., dopo aver gestito l’attività in modo unilaterale e senza mettere esso ricorrente al corrente delle scelte compiute, versa ora in gravi condizioni di salute al punto che l’autolavaggio viene ora gestito dalla moglie con l’ausilio di personale avventizio;

 

che il C. si è opposto alla domanda deducendo che il A. ha facoltà, come anche riconosciutogli dall’atto costitutivo, di recedere dalla società; che la mancata partecipazione alla assemblea convocata dal ricorrente non assume alcuna rilevanza atteso che tale organo non è previsto nelle società di persone; che la gestione unilaterale della società da parte di esso resistente è ascrivibile al disinteresse del ricorrente, il quale gestisce altra attività di autolavaggio in quel di ***;

 

che il C., nelle note conclusive, ha inoltre eccepito l’inammissibilità/improcedibilità della domanda sul rilievo che la questione relativa alla sussistenza della (contestata) causa di scioglimento non può essere esaminata in sede di volontaria giurisdizione;

 

Ritenuto preliminarmente:

 

che le S.U. della Cassazione, componendo il contrasto relativo alla ricorribilità ex art. 111 Costituzione del decreto presidenziale di nomina adottato in presenza di un contrasto attuale o potenziale circa il verificarsi della causa di scioglimento della società, hanno riconosciuto a tale decreto natura di atto di volontaria giurisdizionale (analogamente al decreto adottato in presenza di una già accertata o non contestata causa di scioglimento);

 

che a sostegno di tale assunto le S.U. hanno rilevato che la ratio del potere attribuito al presidente del Tribunale va ricercata nella esigenza di assicurare che, in una fase delicata della vita della società, questa non rimanga priva per un periodo indeterminato degli organi deputati a gestire la procedura di liquidazione; che tale potere è dunque attribuito in presenza di una situazione che richiede, nel superiore interesse al normale funzionamento della società, una disciplina immediata dei rapporti che ne derivano attraverso l’adozione dei provvedimenti sostitutivi della volontà degli organi sociali; che il presidente del Tribunale, al fine di realizzare tali finalità, può svolgere un accertamento relativo alla sussistenza della causa di scioglimento e nominare il liquidatore sul presupposto che la società si sia sciolta; che tale accertamento non ha peraltro natura definitiva tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario su tale questione e, qualora resti provata l’insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti (cfr. S.U. 25 giugno 2002, n. 9231);

 

che alla luce di quanto precede non assume rilevanza il fatto che né il ricorrente né il resistente abbiano chiesto di decidere con efficacia di giudicato la questione relativa alla sussistenza della causa di scioglimento, come sarebbe stato loro consentito dall’art. 32 del d.ls 17 gennaio 2003, n. 5;

 

che il tribunale, “subentrato” ex art. 33 del predetto decreto al Presidente del tribunale nell’esercizio della prerogativa ex art. 2275 c.c., può infatti apprezzare in via incidentale la sussistenza della causa di scioglimento dedotta e, in caso positivo, provvedere alla nomina del liquidatore;

 

che l’eccezione di “inammissibilità/improcedibilità” della domanda è pertanto infondata.

 

Osservato, preliminarmente:

 

che secondo il costante orientamento di legittimità l’insanabile dissidio può comportare lo scioglimento di una società di persona composta dai due soci solo ove il conflitto fra essi sia tale da rendere impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale; in difetto di tale circostanza tale dissidio rileva come giusta causa di recesso del socio adempiente o, in alternativa, di esclusione del socio inadempiente (cfr. Cass. 10 settembre 2004 n. 18243 e 15 luglio 1996 n. 6410);

 

che sussiste pacificamente l’insanabile dissidio atteso che i due soci si addebitano reciprocamente scorrettezze nella gestione sociale e sono discordi sulle sorti da attribuire alla società stessa: il ricorrente vuole infatti vendere l’impianto di autolavaggio alla Shell e porre in liquidazione la società; il resistente vuole, invece, continuare nella gestione;.

 

che è, per contro, in contestazione se il dissidio sia tale da rendere impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale e, in altri termini, la sussistenza della causa di scioglimento della società.

 

Rilevato a tale proposito:

 

che con decreto provvisoriamente esecutivo dell’11 luglio 2007 il giudice del lavoro ha ingiunto alla società “Alfa” di pagare all’ex dipendente E. F. la somma di Euro 15.709,74 a titolo di retribuzione non corrisposta dal luglio 2005 al luglio 2006 e di terminative del rapporto; che nel ricorso monitorio il E., a sostegno della istanza di provvisoria esecuzione, ha dato atto della esistenza di una procedura esecutiva immobiliare; che in data 30 agosto 2007 il E. ha notificato atto di precetto per la somma di euro 17.385,98;

 

che con atto di citazione notificato il 2 marzo 2007 la Shell Italia s.p.a. ha agito in giudizio al fine di ottenere il rilascio della “intera area relativa all’impianto di distribuzione carburante, compresa la porzione di area occupata dall’impianto di autolavaggio”; ciò sul presupposto che la società convenuta si era impegnata a riconsegnare l’impianto e l’area entro il 30 giungo 2006 mentre alla data del 17 luglio 2006 era stato restituito solo l’impianto con conseguente abusiva occupazione dell’area a mezzo dell’attrezzatura relativa all’autolavaggio;

 

che la società, nonostante la rituale notifica dell’atto di citazione a mani del C., non si è costituita in giudizio e alla udienza del 28 giugno 2007 è stata dichiara contumace;

 

che il A. gestisce altro autolavaggio mentre il C., di recente colpito da ictus cerebrale, deve necessariamente appoggiarsi alla moglie nella gestione e ricorrere all’impiego di manodopera;

 

Ritenuto:

 

che il A. ha dedotto, senza contestazione alcuna, di non essere stato informato delle iniziative intraprese dalla Shell per il rilascio dell’impianto e delle relative pertinenze; e ciò trova riscontro nel fatto che l’atto di citazione risulta notificato a mani del C.;

 

che l’omessa informazione al A. del contenzioso giudiziale (ascrivibile al contrasto in essere con il C.) ed il disinteresse mostrato da quest’ultimo ha impedito alla società di costituirsi nel giudizio di rilascio quantomeno al fine di far valere quanto sostenuto dal C. stesso nella memoria depositata del 21 gennaio 2008 nel presente giudizio e, cioè, che l’autolavaggio può godere (in tesi) dell’area di cui la Shell chiede il rilascio in quanto estranea all’originario contratto di comodato- somministrazione ed utilizzabile a servizio dell’autolavaggio in forza di un (asserito) contratto di affitto stipulato dal precedente proprietario di tale impianto (tale Z.Z.);

 

che il contrasto fra i soci impedisce comunque di risolvere, in via stragiudiziale, tale contenzioso dalla cui conclusione non potranno che derivare ulteriori costi per la società sotto il profilo delle spese processuali;

 

che tale contrasto ha inoltre impedito di soddisfare stragiudizialmente le pretese del E. ed impedisce tuttora il componimento “transattivo” della vertenza, in difetto del quale il E. non potrà che intraprendere atti esecutivi;

 

che il contrasto fra i soci impedisce altresì di realizzare le opere di convogliamento degli scarichi dell’autolavaggio, la cui esecuzione è stata richiesta dall’Arpa;

 

che le predette circostanze denotano come il contrasto fra i soci si rifletta negativamente sulla possibilità di conseguire l’oggetto sociale;

 

che, infatti, alla cessazione dell’attività di erogazione del carburante si accompagna la imminente privazione dell’area sulla quale viene esercita l’attività di autolavaggio; e ciò a seguito del verosimile accoglimento della domanda di rilascio formulata dalla Shell, non contrastata ab origine e non contrastabile utilmente a mezzo di una eventuale tardiva costituzione in giudizio stante le preclusioni istruttorie già verificatesi;

 

che le opere richieste dall’Arpa richiedono l’impiego di rilevanti risorse e possono essere sussunte negli atti di straordinaria amministrazione i quali, a mente dell’art. 6 dello statuto, possono essere validamente compiuti solo con il consenso di entrambi i soci;

 

che a tale ultimo proposito non può non essere evidenziato, ad ulteriore riprova della anomala gestione della società, che i dipendenti succedutisi negli ultimi anni sono stati assunti dal solo C. mentre il A. si trova esposto, in quanto obbligato solidale, alle loro pretese, fra cui quella del E.;

 

che la società, già soggetta ad una esecuzione immobiliare ed esposta al rischio di quella che il ripetuto E. potrebbe intraprendere, ha del resto subito una drastica riduzione dei ricavi e non appare quindi in grado, anche in considerazione della sindrome invalidante che impedisce al C. di lavorare, di proseguire proficuamente l’attività;

 

che la società versa, inoltre, in stato di “disordine” amministrativo- contabile quale descritto nel documento 14) prodotto da parte ricorrente.

 

Ritenuto pertanto che, all’esito della indagine sommaria che deve caratterizzare la valutazione incidentale della sussistenza della causa di scioglimento, ricorrono i presupposti per la nomina del liquidatore;

 

che tale liquidatore deve essere nominato nella persona di **, ragioniere commercialista;

 

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

 

P.Q.M.

 

Nomina liquidatore della “Area di servizio Alfa di C. D. e C.” il rag. **.

 

Condanna C. D. al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.500,00 di cui 90,51 per esborsi, Euro 800,00 per diritti ed il resto per onorari e spese generali.

 

Reggio Emilia, 5 febbraio 2008

 

Il giudice estensore

Stefano Scati

 

Il Presidente

Francesco Parisoli


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