Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 130 - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Milano, 30 Novembre 2004. .


Società a responsabilità limitata – Diritto di controllo del socio – Accesso alla documentazione amministrativa e contabile – Sussistenza – Provvedimento d’urgenza – Ammissibilità.



Il nuovo testo dell’art. 2476 co.2 c.c. attribuisce al socio non partecipante all’amministrazione, in virtù della sola qualifica di socio, un ampio potere di controllo, mediante la previsione del “diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”; la nuova normativa vede il socio come soggetto non estraneo ma intraneo alla società cui è attribuito il potere di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, per modo che il diritto di controllo riconosciutogli deve essere correlativamente penetrante ed adeguato.
Il socio avrà quindi il diritto di consultare e prendere visione di ogni documento amministrativo e contabile ma non di estrarne copia o di effettuarne altrimenti la riproduzione ed avrà altresì il diritto di richiedere informazioni al personale della società e di accedere ai locali della stessa sia pure in modo non indiscriminato ma con modalità concordate. Il diritto al controllo del socio è azionabile anche in via d’urgenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


R.G. 56043/04

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE VIII CIVILE

       Il G.D., sciogliendo la riserva che precede, sul ricorso ex artt. 23 D.Lgs. n.5/2003 e 700 c.p.c. proposto da XXYY, quale socio di minoranza, affinché sia ordinato alla WWZZ s.r.l. “la messa a disposizione dell’esponente e/o del professionista di sua fiducia dott. AABB, dei libri sociali di cui agli artt. 2489-2490 cod. civ. testo previgente ed all’art. 2478 testo vigente cod. civ., nonché di tutta la documentazione contrattuale, amministrativa, contabile, fiscale e di qualsiasi altro genere riguardante l’attività e la gestione della società, disponendo il libero accesso ai locali della società e la richiesta di informazioni al personale a tal fine”;

sentita la società resistente che ha sollevato eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva del ricorrente, con richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di CCDD quale effettiva proprietaria delle quote, nonché ha sostenuto la carenza probatoria e l’insussistenza dei presupposti dell’invocato provvedimento, ed in subordine che sia disposta la consultazione limitata, non estesa ai documenti relativi all’amministrazione, ovvero, quanto alla documentazione commerciale, sia consentita la cancellazione del nominativo ed indirizzo dei clienti per esigenze di riservatezza, siccome suscettibili di tutela in sé e nella fattispecie paventando un uso a fini concorrenziali da parte del ricorrente, ed in ogni caso con esclusione dell’accesso indiscriminato ai locali della società e della richiesta di informazioni al personale;

rilevato preliminarmente:

che deve essere disattesa l’eccezione preliminare, apparendo sufficiente in questa sede e nei confronti della società la circostanza, incontestata e documentale, che XXYY risulti socio (al 29%) per iscrizione a libro soci (nel senso che l’iscrizione nel libro soci è un atto meramente ricognitivo delle vicende della partecipazione sociale ed al contempo costituente il presupposto per l’esercizio dei diritti sociali, cfr. Cass., Sez.I, 17.12.1997 n.12752);

che vi sono altresì elementi di contraddittorietà nella stessa prospettazione della società resistente (secondo cui le quote di XXYY “sono a lui intestate soltanto fiduciariamente”, onde si chiede, “pertanto” ed “in via incidentale”, accertarsi “l’intestazione simulata delle quote”, cfr. memoria di costituzione, p. 14), in quanto con l’intestazione fiduciaria delle quote si realizza un fenomeno di interposizione reale mediante il quale l’interposto acquista effettivamente la titolarità delle quote (cfr. Cass., Sez.I, 27.11.1999 n.13261; Trib. Milano, 27.10.2003 n.14780), sicché l’azione di accertamento dell’interposizione reale, nella quale non esiste simulazione, ha presupposti e finalità (causa petendi e petitum) difformi e distinte rispetto all’azione di simulazione per interposizione fittizia, come tale rientrante nello schema del negozio simulato e realizzante una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta (su tale distinzione, cfr. anche Cass., Sez.II, 21.10.1994 n. 8616);

osserva, con delibazione sommaria propria della presente sede:

che il nuovo testo dell’art. 2476 co.2 c.c. attribuisce al socio non partecipante all’amministrazione, in virtù della sola qualifica di socio, un ampio potere di controllo, mediante la previsione del “diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”;

che nella riscrittura della norma, nell’ambito del nuovo assetto del controllo sulle s.r.l., deve ritenersi che il legislatore abbia tenuto presente il dibattito della dottrina e giurisprudenza sul punto per modo che, per un verso, non può sottovalutarsi la portata dell’ampliato controllo documentale rispetto alle disposizioni del previgente art. 2489 c.c., ma al contempo, per altro verso e proprio per tale ampliato controllo, ciò impone una maggiore aderenza al tenore testuale della nuova norma;

che il diritto di controllo appare riguardare non soltanto i libri sociali, ma tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari (cfr. Trib. Milano, 27.9.2004 nel proc. R.G. 31930/04 caut.), poiché il riferimento normativo ai “documenti relativi all’amministrazione” appare in sé idoneo a ricompredere ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, la documentazione amministrativo/contabile da quella più prettamente commerciale, per la quale anzi l’esigenza di controllo può essere talora anche maggiore, coinvolgendo oltre all’interesse individuale all’informazione sugli affari sociali anche il controllo di regolarità e correttezza dell’amministrazione;

che, come già ritenuto nell’applicazione della previgente disciplina, “l’assenza di limitazioni normative alla cognizione di documenti in sede di revisione, seppure riservati, può correlarsi alla concreta determinazione del limite dell’abuso del diritto” (Trib. Milano, 9.4.2002, in Giur. It., 2002, I, 1657);

che la nuova disciplina non ha dettato limiti né rinviato a disposizioni preclusive, onde deve ritenersi che il legislatore abbia consapevolmente introdotto un penetrante controllo del singolo socio, ancorché con implicazioni potenzialmente dirompenti e destabilizzanti, ove costui sia mosso da intenti strumentali o addirittura da sleali finalità concorrenziali;

che, invero, nella nuova normativa il socio è visto non alla stregua di un terzo contro il quale far valere la riservatezza della società, bensì quale soggetto intraneo, a cui è anche innovativamente attribuito l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori nell’interesse della società, per modo che il diritto di controllo riconosciutogli deve essere correlativamente penetrante ed adeguato;

che l’esigenza di riservatezza aziendale ovvero di rispetto della privacy di terzi non appare dunque costituire un limite astratto ed intrinseco al diritto di controllo del socio (la cui determinazione sia rimessa di fatto alla società, la quale possa essa stessa stabilirne i confini, decidendo se e quali documenti esibire), bensì concreto ed estrinseco: estrinseco nel senso che il rispetto della riservatezza opera semmai nei confronti del socio verso l’esterno, perciò avente il diritto di acquisire conoscenza di documentazione riservata ma non di divulgarla; concreto nel senso di una effettiva congruenza dell’esercizio del diritto di controllo rispetto alla specifica situazione (onde evitare, ad esempio, atti emulativi da parte del socio insistente nella rivendicazione di un controllo documentale nei confronti di una società che pure gli abbia esibito senza reticenze i documenti disponibili relativi all’amministrazione);

che nel nuovo assetto normativo, in ogni caso, lo “sbilanciamento” a favore del controllo del socio rispetto alle esigenze di riservatezza della società appare voluto dal legislatore, onde non appare consentito al Giudice ridisegnare quell’assetto con l’introduzione di limiti all’esercizio del diritto di controllo in quanto tale;

che peraltro, nel delineato contesto, l’aderenza al dato testuale si pone come elemento di riequilibrio, perciò evidenziandosi come il diritto a “consultare” concerne la presa visione ed esame dei documenti, ma non implica di per sé il diritto ad estrarne copia o a riprodurli altrimenti;

che, a maggior ragione, non può essere consentita la richiesta di informazioni al personale ovvero l’accesso indiscriminato ai locali della società, a prescindere dalla volontà della società stessa ovvero con modalità non concordate o comunque irragionevoli e contrarie al canone di buona fede, sicché normalmente può prefigurarsi l’accesso con modalità concordate in giorni ed orari lavorativi;

che il diritto di controllo ex art. 2476 c.c. è azionabile anche in via cautelare col ricorso ex art. 700 c.p.c.;

osserva inoltre:

che, nella fattispecie, la società resistente ha messo a disposizione soltanto il libro soci ed il libro assemblee, nonché “copia del libro giornale e del libro inventari riferiti all’esercizio 2003, con oscurati i nomi dei clienti della società...” (cfr. verb. ud. 22.11.2004);

che l’argomento della resistente secondo il quale il ricorrente non ha interesse ad agire non avendo provato che sia stata rifiutata la sua richiesta di controllo è contraddetto dalla circostanza per cui neppure in questa sede sono stati messi a disposizione nel loro complesso i “documenti relativi all’amministrazione”;

che il ricorrente ha esplicitamente finalizzato l’odierna domanda cautelare alla instaurazione del giudizio di merito volto all’accertamento del diritto di consultare i libri ed i documenti sociali (cfr. conclusioni del ricorso p.8), indicando, a sostegno del periculum in mora, il proprio interesse ad avere contezza dei documenti relativi all’attività di gestione per proporre impugnativa, entro i termini di cui all’art. 2479 ter co.1 c.c., della delibera di approvazione del bilancio 2003;

che quella urgenza indicata dal ricorrente (di cui la resistente sostiene l’inconferenza, desumendone quindi l’insussistenza del requisito necessario ex art. 700 c.p.c. per l’accoglimento del ricorso.) si connette ad un aspetto fattuale non decisivo e non preclusivo della valutazione correlata alla urgenza di esercitare il diritto del socio al controllo in quanto tale;

che la tutela cautelare del diritto al controllo non presuppone una finalità diversa ed ulteriore, come qualcosa di altro rispetto al controllo in quanto tale, l’urgenza del controllo coinvolgendo semmai (per non tradursi in una urgenza in re ipsa destinata automaticamente a far coincidere il provvedimento cautelare con la stessa decisione di merito) l’apprezzamento delle prospettazioni delle parti in relazione all’entità e qualità dei documenti che si assumono non messi a disposizione (onde non potrebbe ravvisarsi urgenza nella mancata messa a disposizione di documenti di secondaria o minima importanza e rispetto ai quali il ricorrente non profilasse un adeguato interesse alla immediata consultazione);

che nella fattispecie si riscontra la negata esibizione di ampia parte della documentazione contabile e commerciale, onde questo appare un dato rilevante in sé giustificativo dell’urgenza;

che pertanto il ricorso deve essere accolto, con le statuizioni come in dispositivo.

La società resistente deve essere condannata in favore del ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento, come in dispositivo.

P.Q.M.

Ordina alla WWZZ s.r.l. in persona del legale rappresentante di consentire a XXYY, anche tramite il professionista di sua fiducia dott. AABB, di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione, ivi compresi i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari, senza diritto di estrarre copia dei documenti o riprodurli con altri mezzi, con modalità di accesso concordate in giorni ed orari lavorativi e senza diritto di richiedere informazioni al personale.

Condanna la società resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del procedimento, che liquida in complessivi Euro 3.287,33 (di cui Euro 301,33 per spese, Euro 986,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari) oltre rimborso forfettario come da tariffa professionale ed oltre IVA e CPA di legge.