Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1840 - pubb. 05/10/2009

Istituzione volontaria del libro soci e nullità di clausole statutarie

Tribunale Verona, 28 Settembre 2009. Est. Mirenda.


Società a responsabilità limitata – Libro soci – Abolizione – Clausola statutaria che subordini l’esercizio dei diritti all’iscrizione del libro soci volontariamente istituito – Nullità insanabile – Sussistenza.

Registro delle imprese – Poteri del Conservatore e del Giudice del Registro – Controllo della legittimità formale dell’atto – Limiti.



Per effetto dell’abolizione dell’obbligatorietà del libro soci ad opera dell’art. 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella l. 28 gennaio 2009, n. 2, deve ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto ex art. 1418, comma 1, cod. civ. la clausola statutaria di società a responsabilità limitata che subordini l’esercizio dei diritti sociali del cessionario della partecipazione non già al deposito dell’atto di trasferimento presso il Registro delle imprese ma all’iscrizione del trasferimento medesimo nel libro soci volontariamente istituito dalla società; detta nullità deve poi considerarsi insanabile, in quanto non riconducibile al catalogo di quelle di cui al terzo comma dell’art. 2479 ter cod. civ. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I poteri di controllo del Conservatore del Registro imprese e del Giudice del Registro sono limitati ex art. 2436, comma 2, cod. civ. al controllo di legittimità formale dell’atto della cui iscrizione si tratta, controllo che attiene alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge, con esclusione dell’indagine sulla legittimità sostanziale, salvo che la radicale illiceità del contenuto dell’atto comprometta la riconducibilità dello stesso al “tipo” giuridico di atto iscrivibile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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