Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7146 - pubb. 07/05/2012

Cancellazione volontaria della società ed effetti sulle cause pendenti tra un grado e l'altro di giudizio

Appello Milano, 18 Aprile 2012. Est. Carla Romana Raineri.


Società - Cancellazione dal registro delle imprese - Cancellazione volontaria - Estinzione - Effetti sui giudizi pendenti tra un grado e l'altro di giudizio - Individuazione del soggetto legittimato alla prosecuzione - Impossibilità - Incostituzionalità - Non manifesta infondatezza.



È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato. L'impossibilità di identificare un successore nel processo e nella res litigiosa in caso di estinzione della società per intervenuta cancellazione e, dunque, di un soggetto legittimato a stare in giudizio, nei cui confronti poter proseguire il processo, instaurando il giudizio d’impugnazione, viola non soltanto il principio di eguaglianza, di cui all'articolo 3 Cost, anche nelle sue declinazioni in termini di ragionevolezza - intesa come generale esigenza di coerenza dell’ordinamento giuridico - ma viola, altresì, i canoni fondamentali del giusto processo e del diritto alla difesa e alla tutela giurisdizionale di cui agli articoli 24 e 111 Cost.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 328 c.p.c.


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