Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10295 - pubb. 10/04/2014

Il GIP di Milano e la maternità surrogata in Italia

Tribunale Milano, 08 Aprile 2014. Est. Mastrangelo.


Maternità – Definizione – Rilevanza del legame genetico, del progetto di genitorialità – Attribuzione della maternità – Fatto solo naturale – Esclusione – Fatto istituzionale – Sussiste.



Anche il diritto di famiglia, campo elettivo del concetto polisemico e forse solo descrittivo di status, è stato investito dalla dissociazione tra il dato naturale della procreazione e la contrattualizzazione delle forme di procreazione, quest’ultimo fenomeno variamente normato nei sistemi giuridici nazionali. Di fronte a questo stato di cose, la stessa definizione della maternità è ormai controversa. A fronte della maternità surrogata in dottrina si dà rilievo, alternativamente, alla gestazione, al legame genetico, al progetto di genitorialità, oppure si crea un criterio composito che attribuisce la maternità a colei che assume due tra le tre funzioni – volontà, apporto genetico, gravidanza – che costituiscono la maternità. Nel silenzio della legge sulla riconoscibilità in Italia di una maternità surrogata realizzata all’estero, essa è stata ammessa (App. Bari, sent. 13.2.2009, Fam. Min., 2009, p. 50) ed anche in altri paesi è avvenuto ciò, valorizzando l’interesse del minore (High Court of Justice, 9.12.2008, Law Report. Family Division, 2008, EWHC 3030). Può dunque dirsi, anche da un punto di vista comparatistico, che l’attribuzione della maternità e della paternità non è più un fatto naturale ma un “fatto istituzionale”, dipendendo dalle scelte del Legislatore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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