Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13343 - pubb. 10/09/2015

Procedimento civile e perizia: alle parti non va mandata una “bozza”

Tribunale Milano, 19 Maggio 2015. Est. Buffone.


Consulenza tecnica d’Ufficio – Procedimento peritale – Relazione del perito Trasmissione alle parti – Bozza – Esclusione – Versione definitiva – Sussiste – Modificabilità rispetto alla perizia mandata al giudice – Esclusione



Nel nuovo rito procedimentale di tipo peritale, disegnato dall’art. 195 c.p.c., non esiste alcuna BOZZA di consulenza: il consulente MANDA alle parti la VERSIONE DEFINITIVA e, raccolte le loro osservazioni, AGGIUNGE le sue valutazioni. Trasmette, quindi, tutto poi al Giudice. Pertanto: la versione inviata alle parti per le loro osservazioni è già quella DEFINITIVA ed è essa relazione che deve essere mandata al giudice non potendo, il ctu, dopo le osservazioni MODIFICARLA ma potendo, invece, rendere chiarimenti nella risposta alle valutazioni. Se i difensori segnalano, che la perizia trasmessa alle parti è diversa da quella trasmessa al giudice, si registra una violazione dell’art. 195 c.p.c. e il CTU va dunque convocato a chiarimenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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