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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14112 - pubb. 03/02/2016

Dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza ex art. 35 dlgs 25 del 2008

Tribunale Milano, 29 Maggio 2012. Est. Martina Flamini.


Art. 35 del d.lgs. 25 del 2008 nel testo anteriore alle modifiche apportate dal dlgs 150 del 2011 – Termine di decadenza per la impugnazione del provvedmento – Decorrenza – Dall’entrata in vigore del decreto 25 del 2008 – Sussiste



L’art. 35 del decreto legislativo 25 del 2008 (nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 150/2011) disponeva: “il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento”. In assenza di una disciplina transitoria del D.Lgs 25/2008 – entrato in vigore in epoca successiva al provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale oggetto della odierna opposizione – il termine di decadenza previsto dall’art. 35 deve essere fatto decorrere dall’entrata in vigore del predetto decreto. Diversamente ragionando, infatti, si arriverebbe al paradosso di rendere impugnabili sempre, e senza alcun termine, le decisioni assunte dalle Commissioni Territoriali in data antecedente al marzo 2008, così creando una situazione di incertezza giuridica del tutto inaccettabile. Esigenze di coerenza del sistema, impongono pertanto l’interpretazione predetta della norma citata, pur in assenza di un’espressa disposizione transitoria. Dal 2.3.2008 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo), pertanto, deve ritenersi che inizi a decorrere il termine di 30 giorni previsto, a pena di inammissibilità, dal D.Lgs. 25/2008. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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