Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14676 - pubb. 07/04/2016

Legge 55/2015: il termine per divorziare è sei mesi dall’accordo davanti al Sindaco

Tribunale Milano, 09 Marzo 2016. Est. Buffone.


Accordo di separazione concluso davanti al Sindaco – Giudizio di divorzio – Termine per la proponibilità della domanda – Sei mesi – Sussiste



Nel caso in cui i coniugi perfezionino l’accordo di separazione davanti al Sindaco, il termine per la proponibilità della domanda di divorzio è di sei mesi. Le norme del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014 n. 162 (v. artt. 6 e 12) prevedono che l’accordo raggiunto a seguito della convenzione o del patto presentato al Sindaco «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali» che sostituisce». Il decorso del termine di 6 mesi per la proponibilità del divorzio è un effetto tipico ex lege della separazione consensuale: pertanto, deve ritenersi che, per le negoziazioni assistite e per gli accordi conclusi davanti all’ufficiale di stato civile, il termine per la domanda di divorzio sia quello di 6 mesi, decorrenti dalla data certificata per la negoziazione e dalla data dell’atto che racchiude l’accordo per i patti semplificati davanti all’autorità amministrativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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