Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9330 - pubb. 24/07/2013

L’audizione dei minori non è obbligatoria

Tribunale Milano, 30 Aprile 2013. Est. Buffone.


Audizione del minore – Art. 315-bis c.c. – Legge 219/2012 – Rapporti con l’art. 155-sexies c.c. – Audizione – Obbligatorietà – Esclusione.



La Legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha inserito, nel codice civile, il nuovo art. 315-bis in cui si prevede, al comma II, che “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”. L’art. 155-sexies c.c. tratteggia il «dovere» del giudice di ascoltare il minore; l’art. 315-bis c.c. delinea il «diritto» del minore ad essere ascoltato dal giudice, così guardando al fanciullo non come semplice oggetto di protezione ma come vero e proprio soggetto di diritto, a cui va data voce nel momento conflittuale della crisi familiare. Diritto del minore all’audizione e Dovere del giudice di dargli voce non sono, tuttavia, enunciati assoluti su cui non possa innestarsi una valutazione del giudicante: e, infatti, in linea di principio, certamente l’audizione va esclusa dove essa non sia utile risultando superflua (es. separazioni consensuali) oppure dove l’incombente rischi di pregiudicare l’equilibrio psico-fisico del fanciullo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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