Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9364 - pubb. 05/08/2013

Azione per l’accertamento della riconciliazione dei coniugi

Tribunale Milano, 22 Maggio 2013. Est. Rosa Muscio.


Interesse ad agire – Azioni di accertamento – Presupposti – Azione per l’accertamento della intervenuta riconciliazione dei coniugi separati – Ammissibilità – Sussiste.

Separazione – Riconciliazione – Caratteristiche.



L’interesse ad agire si sostanzia nell’esigenza della parte di provocare l’intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica che altrimenti non potrebbe conseguire e l’accertamento di tale condizione dell’azione deve effettuarsi con riguardo all’utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata prescindendo da ogni indagine in merito alla sua fondatezza (Cass. Sez. III 29.9.2005 n. 19152). Con riferimento poi in particolare alle azioni di accertamento, l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se con l'intervento del giudice” (Cass. Sez. II 26.5.2008 n. 13556). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La riconciliazione tra i coniugi va intesa quale ricostituzione di un’affectio coniugalis piena e profonda, quale ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi (Cass. Sez. I 25.5.2007 n. 12314, Cass. Sez. I 6.10.2005 n. 19497). Non è elemento sufficiente il fatto che i coniugi, dopo la separazione, per un certo periodo, abbiano scelto di tornare a coabitare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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