Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10158 - pubb. 12/03/2014

Il divieto di cui all'articolo 168 L.F. non riguarda le azioni di consegna o rilascio, di rivendicazione e separazione dei beni non appartenenti al debitore

Tribunale Aosta, 20 Febbraio 2014. Est. De Filippo.


Concordato preventivo - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari - Ambito di applicazione dell’art. 168 L.F. ed azioni escluse dal divieto - Esperibilità procedimento ex art. 610 c.p.c. - Fallimento società ammessa al concordato ed applicazione dell’art. 51 L.F..



Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore che consegue alla presentazione di ricorso per concordato preventivo con riserva opera esclusivamente sulle azioni esecutive individuali, non rientrando nel citato divieto le azioni di consegna o rilascio, di rivendicazione e separazione dei beni non appartenenti al debitore. (Giuseppe de Filippo) (riproduzione riservata)

Qualora sorgano delle difficoltà materiali nel procedimento di consegna o rilascio che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al Giudice dell’Esecuzione l’adozione di provvedimenti ai sensi dell’art. 610 c.p.c.. (Giuseppe de Filippo) (riproduzione riservata)

In caso di fallimento della società debitrice, precedentemente ammessa alla procedura di concordato preventivo, la sentenza dichiarativa di fallimento determina il cd. spossessamento dell’imprenditore ai sensi dell’art. 42 L.F., sicchè all’interno del patrimonio fallimentare debbono essere ricompresi anzitutto i beni preesistenti di qualsiasi natura che si trovano nel patrimonio del fallito, anche se in possesso di terzi, nonché i beni sopravvenuti. (Giuseppe de Filippo) (riproduzione riservata)

In caso di successivo fallimento della società precedentemente ammessa al concordato preventivo opera la previsione di cui all’art. 51 L.F., sicchè al terzo proprietario di beni in possesso del debitore non resta che attivare i rimedi previsti dagli art. 87 bis, 93 e 103 L.F.. (Giuseppe de Filippo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe De Filippo


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