Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19707 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 17 Dicembre 2004, n. 23572. Est. Rordorf.


Azione esecutiva individuale - Inizio o prosecuzione da parte di istituto di credito fondiario ex R.D. n. 646 del 1905 - Privilegio di carattere processuale - Configurabilità - Conseguenze - Assegnazione delle somme ricavate dalla procedura esecutiva individuale - Carattere provvisorio - Sussistenza - Intervento del curatore fallimentare nella procedura individuale - Necessità - Esclusione - Raccordo tra procedura individuale e procedura concorsuale - Insinuazione del credito dell'istituto nel passivo fallimentare - Necessità - Conseguente trasformazione dell'assegnazione provvisoria in assegnazione definitiva, nei limiti della capienza del credito - Configurabilità - Onere del curatore fallimentare di provare l'approvazione del passivo e l'incapienza del credito dell'istituto procedente - Sussistenza



L'art. 42 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646 (applicabile "ratione temporis", pur essendo stato abrogato dal testo unico 1 settembre 1993, n. 385, a far data dal 1 gennaio 1994), la cui applicazione è fatta salva dall'art. 51 della legge fallimentare, nel consentire all'istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito, configura un privilegio di carattere meramente processuale , che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito, senza che l'assegnazione e il conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti e senza che sia configurabile l'obbligo dell'istituto procedente di rimettere immediatamente e incondizionatamente la somma ricevuta al curatore. Peraltro, poichè si deve escludere che le disposizioni eccezionali sul credito fondiario - concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella dell'accertamento del passivo - apportino una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 della legge fallimentare, e non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare, all'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale deve riconoscersi carattere provvisorio, essendo onere dell'istituto di credito fondiario, per rendere definitiva la provvisoria assegnazione, di insinuarsi al passivo del fallimento, in modo tale da consentire la graduazione dei crediti, cui è finalizzata la procedura concorsuale, e, ove l'insinuazione sia avvenuta, il curatore che pretenda in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricavato dalla procedura esecutiva individuale ha l'onere di dimostrare che la graduazione ha avuto luogo e che il credito dell'istituto è risultato, in tutto o in parte, incapiente. (massima ufficiale)


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