Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22463 - pubb. 08/10/2019

In materia di nullità virtuale: confidi non autorizzato al rilascio di fideiussioni e sorte del contratto di garanzia stipulato a prescindere

Cassazione civile, sez. VI, 23 Settembre 2019, n. 23611. Pres. Scaldaferri. Est. Dolmetta.


Violazione di norma imperative – Nullità (virtuale) del contratto – Criterio della necessaria coerenza tra il perseguimento della specifica finalità di interesse pubblico e il rimedio della nullità – Applicazione del criterio in materia di fideiussione prestata da confidi non autorizzato al rilascio della garanzia



Nei casi in cui un contratto sia compiuto in violazione di norme imperative (art. 1418 comma 1 c.c.), occorre comunque verificare se il rimedio generale della nullità (con il bagaglio disciplinare assegnatole in via generale e comune dalla normativa di legge) risulti effettivamente coerente con la specifica finalità che la norma imperativa intende effettivamente perseguire. Solo in caso di risposta affermativa a tale domanda, il contratto posto in essere in violazione della norma imperativa sarà da considerare nullo (c.d. nullità virtuale). Con riguardo a una fideiussione rilasciata da un confidi che non era autorizzato al relativo rilascio, occorre perciò verificare se la funzione dell’autorizzazione prevista dalla normativa TUB si spinga sino a importare la nullità dei singoli atti negoziali che siano espressione attuativa dell’attività non autorizzata o se, invece, l’applicazione di un simile meccanismo non venga in concreto a confliggere proprio con gli interessi per la cui tutela è stato prescritto il meccanismo autorizzatorio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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