Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22468 - pubb. 08/10/2019

Violazione della normativa antiusura, inclusione delle spese assicurative nel TEG e cessione del quinto dello stipendio

Appello Torino, 21 Agosto 2019. Pres., est. Grosso.


Usura - Inclusione spese assicurative nel TEG - Rilevanza ai fini del calcolo del tasso usurario della polizza assicurativa in quanto remunerativa per il mutuante - Cessione del quinto dello stipendio



L’obbligatorietà della polizza assicurativa stabilita in materia di cessione del quinto dello stipendio non può consentire la pretermissione della disciplina generale dettata in materia d’usura dalla norma primaria.

Pertanto, ai fini del calcolo dell’usura, le spese di assicurazione, anche quando siano obbligatorie per legge, debbono essere valutate in concreto dall’interprete, utilizzando i criteri del “collegamento” e della natura “remunerativa” e, quindi, inserite nel calcolo del TEG ai fini della verifica del tasso soglia usura.
In virtù del criterio del collegamento sussiste una presunzione di connessione nel caso di contestualità tra la spesa dell’assicurazione e l’erogazione del mutuo; nella cessione del quinto tale collegamento è in re ipsa dato l’obbligo sancito dalla legge di stipulare una polizza a copertura del mutuo.

Inoltre, la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di cessione del quinto dello stipendio non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa (anche indiretta), dato che tale copertura assicurativa è stipulata a beneficio del mutuante e, pertanto, è idonea a rientrare nella previsione indicata nel paragrafo C4 delle Istruzioni di Banca d’Italia del 2006, ossia nella categoria dei costi rilevanti ai fini del calcolo del TEG. (Fabrizio Sgandurra) (Roberto De Falco) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Fabrizio Sgandurra e Roberto De Falco


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