Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22552 - pubb. 22/10/2019

Provvedimento giudiziale che non contiene la statuizione circa la percentuale delle spese forfettarie

Cassazione civile, sez. II, 04 Aprile 2019, n. 9385. Pres. Oricchio. Est. Sabato.


Avvocato onorari - Tariffe professionali - Rimborso forfetario delle spese generali - Mancata statuizione circa la loro debenza ovvero sulla percentuale rimborsabile - Conseguenze - Debenza nella misura del quindici per cento sul compenso professionale



Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o (come nella specie) anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e dell'art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice. (massima ufficiale)


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