Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22641 - pubb. 06/11/2019

Dichiarazione di fallimento di società di fatto e prova della sussistenza del contratto sociale

Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27541. Pres. Didone. Est. Genovese.


Dichiarazione di fallimento di società di fatto - Prova della sussistenza del contratto sociale - Manifestazioni esteriori della attività del gruppo



Al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, la sussistenza del contratto sociale può risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni; sì che, finanziamenti e fideiussioni in favore dell'imprenditore, se non sono di per sè idonei ad evidenziare il rapporto sociale, fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco A. - rel. Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

Fatti di causa

1. La Corte d'appello di Cagliari ha accolto il reclamo proposto, ai sensi della L. Fall., art. 18, avverso la sentenza del Tribunale di Sassari (pronunciata in data 11 settembre 2014) dichiarativa del fallimento della T.A., C.A., A.P. sdf, nonchè delle menzionate persone quali soci in proprio, in estensione del fallimento di T.A., ai sensi della L. Fall., art. 147, essendosi ritenuta raggiunta la prova dell'esistenza di un vincolo societario, a rilevanza esterna, fra il richiamato titolare della ditta individuale, la moglie ( C.A.) e il figlio ( A.P.).

1.1. La Corte territoriale ha affermato che il reclamo proposto da C.A. e A.P. doveva trovare accoglimento in quanto le evidenze probatorie agli atti, ivi comprese le dichiarazioni testimoniali assunte dalla Corte nel giudizio di reclamo, non confermavano l'esistenza del vincolo societario tra l'imprenditore dichiarato fallito ( T.A.) e i suoi stretti congiunti.

1.2. In particolare, la Corte, valutando le dichiarazioni rese dagli impiegati della ditta individuale, ha affermato che: a) mancava la prova concreta, neppure ricavabile in via presuntiva, dell'esistenza di un adeguato potere dispositivo da parte dei familiari reclamanti, che fosse anche percepibile all'esterno, come esercizio di un'attività economica in comune con il titolare della ditta; b) per la L., non costituivano elementi sintomatici dell'esistenza dell'ipotizzato vincolo sociale nè il suo lavoro svolto negli uffici aziendali; nè il pagamento, per conto dell'impresa, di un assegno con denaro fornitole da terzi; nè la costituzione - assieme al coniuge - di un fondo patrimoniale; nè il rilascio di garanzie, seppure di importo rilevante, non essendo emersa la contestuale volontà di impiegare il proprio patrimonio nell'esercizio dell'impresa, con rilevanza esterna tale da ingenerare nei terzi l'incolpevole affidamento di trattare con un socio (e amministratore) di un tale sodalizio; c) per il figlio P., attivo nel supporto all'opera del padre-titolare formale dell'impresa, alla cui decisione esclusiva era sempre sottoposta l'attività, non si rilevavano elementi sintomatici di un'affectio societatis, poichè anche le garanzie rilasciate in favore di quell'impresa, al pari di quanto posto in essere dalla madre, erano riconducibili all'ambito della solidarietà familiare "cui anche i beni personali venivano destinati", in difetto della prova "che anche i reclamanti partecipassero in modo costante e proporzionale agli utili ed alle perdite dell'impresa".

2. Contro tale decisione la Curatela ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati anche con memoria.

3. C.A. e A.P. hanno resistito con controricorso e memoria illustrativa.

 

Ragioni della decisione

1.- Con i detti cinque mezzi la Curatela lamenta - sia pure con la narrativa dei fatti che seguiranno - un duplice errore commesso dalla Corte territoriale: a) l'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5); b) la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 147, comma 5, (con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione alla mancata considerazione ed all'apprezzamento delle seguenti circostanze, che si assumono rilevanti, anche ai fini dell'affidamento dei terzi e dell'esteriorizzazione del vincolo societario:

1.1.- anzitutto (primo mezzo), l'esistenza della trascrizione dell'ipoteca accesa in relazione ed in collegamento con un mutuo fondiario concesso all'impresa, e la rinuncia del garante di quelle obbligazioni all'azione di regresso, ritenendo il giudice a quo, al contrario, non rilevanti tali garanzie personali prestate dai resistenti ( L. e A.P.) in favore della ditta individuale T.A., ai fini della sussistenza dell'affectio societatis tra i tre stretti congiunti (precisamente la mancata considerazione de: a) la fideiussione di Euro 2 milioni rilasciata dalla L. a garanzia del mutuo fondiario concesso ad T.A. da MPS per la ristrutturazione del fabbricato da adibire alla lavorazione del sughero, con rinuncia all'esercizio del diritto di regresso o di surroga da parte della fideiubente; garanzia prestata a seguito di una operazione economica, resa pubblica mediante iscrizione del relativo vincolo ipotecario presso la Conservatoria RR.II. di Tempio Pausania (in data 12 dicembre 2002); b) le ulteriori fideiussioni emerse nel corso del giudizio: i) quella solidale omnibus della L. in favore del Banco di Sardegna, per Euro 1.350.000,00, a garanzia del conto corrente n. (*), intestato a T.A., con scoperto di oltre 100.000,00 Euro; ii) quella solidale limitata, sino a Euro 121.500,00, in favore del consueto beneficiario e formale imprenditore; iii) la fideiussione a garanzia del mutuo chirografario di 81.000,00 Euro, pure in favore del titolare della ditta individuale; iv) la fideiussione prestata dalla L. e dal figlio A.P., allo stretto congiunto, a garanzia di un mutuo di Euro 175.000,00, concesso da una società finanziaria industriale (la Rinascita Sardegna) per la formazione di scorte nello stabilimento produttivo di pertinenza della nota impresa individuale; v) l'ipoteca iscritta sui beni di una società composta dai soci T.L. e P. (la Società giovanile T. e più Snc), a garanzia del mutuo fondiario concesso al solito stretto congiunto da MPS spa, per la ristrutturazione del fabbricato da adibire alla lavorazione del sughero);

1.2.- l'esistenza (secondo mezzo) di conti correnti con delega ad operare sugli stessi a favore dei resistenti e di un conto cointestato a C.A. e T.A., utilizzato per l'attività imprenditoriale di quest'ultimo, ritenendo erroneamente insussistente l'affectio societatis di cui sarebbero invece una plastica dimostrazione (si lamenta la mancata considerazione di: i) delega ad operare sul conto corrente n. (*) MPS sia della L. che figlio P.; ii) altra delega della L. sul conto corrente 374.79, MPS; iii) delega della medesima L. su altri due conti, uno presso Intesa S. Paolo e, l'altro, presso Unicredit; iv) deleghe al figlio A.P. sui conti aperti presso Banco di Sardegna e Banca di Roma; v) cointestazione di conto postale anche alla L., con pagamenti ai fornitori di sughero);

1.3. - l'attività svolta da A.P. e C.A. nelle relazioni esterne all'impresa, erroneamente ritenendo (terzo mezzo) non emersa l'esteriorizzazione del vincolo sociale nei confronti dei terzi (riferimento ad un terreno di 198 ha, di proprietà della L., acquistato con risorse dell'impresa individuale, ma erogate anche con assegni a firma di A.P.; terreno poi offerto in vendita con proposta redatta su carta intestata della ditta individuale * e con la spendita del relativo nome);

1.4.- l'esistenza di beni personali dei resistenti per lo svolgimento dell'attività d'impresa con la ritenuta erronea (quarto motivo di ricorso) insussistenza del vincolo societario di fatto (a) il Terreno di 198 ha, di proprietà della sola L. (con rinuncia espressa alla comunione), a suo tempo acquistato dai venditori, sigg. Tamponi, con risorse dell'impresa individuale, erogate anche con assegni a firma di A.P., utilizzato quale garanzia per i debiti della ditta individuale; b) la commistione tra i beni individuali e quelli della società di A.P. e C.A.; c) la proposta di vendita del terreno sub a) a fini di liquidazione del patrimonio aziendale per l'utilizzo di risorse da parte dell'impresa; d) l'istituzione di un fondo patrimoniale, da parte dei coniugi T.A. e C.A., successivamente oggetto di revocatoria fallimentare, costituito anche con beni aziendali, a riprova della commistione tra l'utilizzazione dei beni familiari e dei beni sociali);

1.5. - l'acquisto di un terreno in Tempio Pausania da parte di A.P., con i proventi del padre A., nonchè l'incasso da parte dello stesso P. di un assegno contabilizzato come introito aziendale, erroneamente non ritenendo anche da questi fatti (quinta doglianza) sussistente il vincolo societario di fatto in relazione alla partecipazione ai guadagni (richiamo al terreno acquistato da T.A. nel Comune di Tempio Pausania, intestato al figlio P., per un valore di 250 milioni di L., e incasso di un assegno contabilizzato come proprio dell'impresa, direttamente da parte di P., a comprova della partecipazione di quest'ultimo ai proventi aziendali).

2. - Secondo la ricorrente, il mancato esame di tutti tali elementi, da considerarsi singolarmente e nel loro complesso, avrebbero condotto ad una pronuncia non conforme al diritto ed in particolare ai principi elaborati da questa Corte al riguardo dell'individuazione e dell'esistenza di una società di fatto.

3. - Il ricorso si compone, nella sostanza, di unico mezzo di censura, sia pure apparentemente suddiviso in cinque formali motivi, e ciò per la necessità di dare rilievo alla diversa tipologia dei fatti, per quanto integranti un'unica violazione, che si assumono non esaminati dalla Corte territoriale, sia in quanto circostanze decisive e sia in spregio dei principi di diritto di questa Corte in materia di società di fatto e di manifestazione esteriore del vincolo collettivo.

3.1. - Si rende perciò necessaria una trattazione unitaria delle censure, sia ai fini della verifica della ipotizzata violazione del principio della motivazione (che, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non può ignorare circostanze decisive ai fini della verifica dell'ipotesi di tutela contenuta nella domanda giudiziale) e sia ai fini della violazione di legge (che, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, è estesa alla sua interpretazione vivente, quale risulta dai precedenti giurisprudenziali elaborati da questa stessa Corte).

4. - Orbene, la Corte territoriale, nell'escludere la sussistenza dell'ipotizzata società di fatto in ambito familiare ha escluso la rilevanza di molti dei fatti e dati documentali di cui si è reso interprete l'odierno ricorso, nella richiamata rassegna svolta sopra, ai paragrafi da 1. a 1.5, dando prevalenza a circostanze raccolte attraverso l'esame testimoniale dei dipendenti dell'impresa, i quali avevano riferito che il suo dominus era sempre e soltanto (come risultava dalla stessa formale intestazione) il sig. T.A., marito della L. e padre di P., i quali erano stati ridotti a mere comparse nel nome della prevalenza dell'affectio familiae.

4.1. - Tale ricostruzione, però, nella parte in cui trascura di esaminare il complesso fattuale (di origine documentale) poc'anzi richiamato, in tal modo non solo trascura di comparare la potenza probatoria di quegli elementi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 14580 del 2010) rispetto alla portata di alcune testimonianze sulla vita aziendale, delle quali non si rileva la limitata valenza perchè relativa alla conduzione dell'attività produttiva ma non estesa ai rapporti finanziari ed economici, propri della vita dell'impresa, che è mondo diverso e più profondo di quello aziendale.

4.2. - E, a tal proposito, non si rende conto del criterio discretivo che in siffatti casi il giudice di merito deve sapere utilizzare proprio per discernere l'ipotesi dell'affectio familiae rispetto a quello societatis.

5. - In un risalente, ma non per questo meno autorevole, arresto (Sez. 1, Sentenza n. 7119 del 1982), questa Corte ha anzitutto chiarito la natura dei fatti e delle prove che, in tali accertamenti, si rivelano particolarmente utili; enunciando il principio secondo cui, al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, la sussistenza del contratto sociale può risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni; sì che, finanziamenti e fideiussioni in favore dell'imprenditore, se non sono di per sè idonei ad evidenziare il rapporto sociale, fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali.

5.1. - Ed è proprio questo il caso che è stato portato all'esame della Corte territoriale, quello cioè di un sodalizio in cui un coniuge ed un figlio che - secondo i fatti e i documenti trascurati nell'esame del giudice del reclamo - avrebbero alimentato l'attività d'impresa con il rilascio sistematico di fideiussioni, garanzie ipotecarie, finanziamenti e con l'incasso di assegni e l'utilizzazione di altre forme di liquidità d'impresa, sì che tali atti, "se non sono di per sè idonei ad evidenziare il rapporto sociale, (...) specie se giustificabili in relazione a vincoli di coniugio o parentela", tuttavia, qualora si mostrino come attività sistematiche (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3271 del 2007), frutto di una "costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa", possono portare alla ragionevole conclusione che tra i componenti del nucleo familiare si sia attuata una chiara "collaborazione "dei familiari" al raggiungimento degli scopi sociali", così integrandosi in via tacita - un contratto sociale tra gli stessi, non necessariamente frutto di uguali posizioni nell'ambito dell'organizzazione societaria, quale si è - secondo l'ipotesi - effettualmente organizzata.

5.2. - Del resto, da tempo questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 84 del 1991) ha chiarito, in piena concordanza con i richiamati principi di diritto, che l'esistenza del contratto sociale, anche ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile L. Fall., ex art. 147, può risultare, oltre che da prove dirette, pure da manifestazioni esteriori, rivelatrici delle componenti del rapporto societario, fra le quali particolare significatività può riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia che, se costituiti sistematicamente e con esclusione del diritto di regresso del garante, sostanzialmente si risolvono in uno strumento di apporto di capitale alla società.

6. - La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in accoglimento del ricorso ed in applicazione dei richiamati principi di diritto, con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questa fase di legittimità, davanti alla Corte d'appello di Cagliari, ma in diversa composizione.

 

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo grado di giudizio, avanti alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 sezione civile, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019.