Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22849 - pubb. 10/12/2019

Conseguenze della partecipazione alla assemblea condominiale del rappresentante del condomino privo di delega

Tribunale Verona, 15 Ottobre 2019. Est. Vaccari.


Delibera condominiale approvata con il voto determinante del rappresentante del condomino privo di delega – Sua invalidità – Esclusione – Legittimazione di altri condomini a far valere tale mancanza – Esclusione – Applicabilità della disciplina di cui all’art. 1392 c.c. – Riconoscimento



In materia di delibere condominiali, anche dopo l’introduzione, ad opera dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220, dell’art. 67 delle disp. att. c.c., deve ritenersi valido il principio, affermato dalla Suprema Corte prima della riforma, secondo cui «i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole sul mandato, con la conseguenza che l’operato del delegato nel corso dell’assemblea non è nullo e neppure annullabile, ma inefficace nei confronti del delegante fino alla ratifica di questi». (Cass. 4531/2003).

La norma suddetta infatti non individua le conseguenze della sua inosservanza e, in difetto di tale precisazione, la nullità della volontà espressa dal rappresentante apparente del condomino (perché privo di delega o perché nominato senza osservare le modalità di cui all’art.1106 c.c.), alla quale conseguirebbe l’invalidità dalla delibera adottata con il suo voto, non può essere affermata in via interpretativa.

Deve quindi ritenersi che, anche dopo la novella, il voto espresso in assemblea dal falsus procurator del condomino sia inefficace nei confronti del solo rappresentato in virtù dell’art. 1392 c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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