Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22883 - pubb. 14/12/2019

Prescrizione del credito contributivo dopo la notifica della cartella di pagamento

Tribunale Lecce, 20 Novembre 2019. Est. Caterina Mainolfi.


Contributi previdenziali - Termine di prescrizione - Art. 3 l. 335/1995 - Quinquennale - Cartella di pagamento - Natura giuridica - Titolo esecutivo - Efficacia di giudicato - Art. 2953 c.c. - Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi - Inapplicabilità



Il termine di prescrizione in materia di contributi previdenziali è quinquennale (art. 3 della legge n°335/95), non decennale (art. 2953 c.c.). L’ingiunzione avente ad oggetto contributi previdenziali, al pari dell’ingiunzione fiscale, è espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della P.A. ed ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto ma che è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato; pertanto la decorrenza del termine per l’opposizione alla cartella esattoriale, pur determinando la decadenza dall’impugnazione ( come appunto nella fattispecie), non produce effetti di ordine processuale ma solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (v. sentenza della Corte di Cassazione n°12263 del 25-5-2007 in tema di ingiunzione fiscale; Cass. sez. un. 23397/2016; Cass. ordinanza 10337/2019).

[Sulla base dell’enunciato principio il Tribunale ha rigettato l’eccezione di prescrizione dell’Agente della Riscossione che intendeva attribuire alla cartella di pagamento per crediti contributivi, l’effetto di una sentenza di condanna passata in giudicato, con conseguente applicazione del più lungo termine prescrizionale di dieci anni ex art. 2953 c.c. ] (Francesco Milanese) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’avv. Francesco Milanese


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