Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24255 - pubb. 26/09/2020

Improcedibile l'appello successivo alla apertura della LCA bancaria se la domanda riguarda un credito nei confronti dell'impresa insolvente

Cassazione civile, sez. I, 22 Maggio 2020, n. 9461. Pres. De Chiara. Est. Scotti.


Appello - Successiva dichiarazione di sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del debitore - Improcedibilità del giudizio - Rilevabilità d’ufficio anche nel giudizio di cassazione - Sussiste - Fattispecie



Nelle procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, diviene improcedibile e tale improcedibilità sussiste anche se la procedura concorsuale sia stata aperta, dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa insolvente, nel corso del giudizio in Cassazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento del danno proposta dal cliente di un istituto di credito sottoposto a liquidazione coatta amministrativa soltanto nel corso del giudizio di legittimità, dopo che la banca ancora "in bonis" era rimasta soccombente all'esito di un giudizio di condanna in appello). (massima ufficiale)


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