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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24256 - pubb. 26/09/2020.

Anche prima della chiusura del conto il correntista può esperire un'azione di accertamento negativo volta alla dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali


Tribunale di Teramo, 03 Settembre 2020. Est. Mariangela Mastro.

Contratto di conto corrente con apertura di credito - Ammissibile la domanda di accertamento con c/c ancora aperto - Rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale avanzata dalla Banca - Mancato adempimento dell’ordine di esibizione documentale disposto dal Giudice - Inversione dell’onere della prova - Mancanza di prova dell’affidamento e dell’indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria - Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali, C.M.S, valute e spese di tenuta con rinvio al condizioni indeterminate - Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa e corretta pattuizione - Accertamento e rideterminazione del saldo dare/avere sulla base delle somme accertate dalla CTU contabile


Non può escludersi che fino alla chiusura del conto il correntista possa comunque esperire un'azione di accertamento negativo volta, cioè, ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale, ed il conseguente storno dell'annotazione indebita con conseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere. In punto di prescrizione l'eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto; infatti in tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto anche con il contratto di affidamento laddove in giudizio manchi la documentazione attestante le operazioni extra fido; da ciò ne consegue che l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la banca non ha adempiuto all’ordine di esibizione disposto dal Giudice, di talché non possono che gravare su di essa le conseguenze negative derivati dalla lacuna documentale ed essendo, quindi, di norma, tutti i versamenti di natura e funzione rispristinatoria e non solutoria.  In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000. L’accertamento della sussistenza di una posizione attiva in favore del cliente in luogo della posizione debitoria determina nel caso di specie l’accertamento del saldo sulla base della somma riconosciuta a credito dalla CTU e determina l’accoglimento della domanda. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento



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