Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24739 - pubb. 15/01/2021

Procedimento cautelare: avverso il provvedimento di condanna alle spese non è proponibile il ricorso per cassazione

Cassazione civile, sez. II, 15 Dicembre 2020, n. 28607. Pres. Rosa Maria Di Virgilio. Est. Carrato.


Procedimenti cautelari o equiparati - Condanna alle spese - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Opposizione ex art. 669 septies c.p.c. nella formulazione “ratione temporis” applicabile - Esperibilità - Estensione all’ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Sussistenza - Fondamento



In tema di procedimento cautelare o equiparato (nella specie, possessorio), avverso il provvedimento di condanna alle spese non è proponibile il ricorso per cassazione, ma trova applicazione l'art. 669 septies, comma 3, c.p.c., nella formulazione "ratione temporis" vigente (prima della modifica introdotta con l'art. 50, comma 1, della legge n. 69 del 2009), sicchè la condanna alle spese, anche se emessa all'esito del reclamo, è opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti c.p.c., avendo tale norma una valenza generale, volta, com'è, a ricondurre al sistema oppositorio menzionato ogni statuizione sulle spese adottata in sede di procedimento cautelare. (massima ufficiale)


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