Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25575 - pubb. 01/07/2021

Sovraindebitamento: mancanza di beni, diligenza del debitore, crediti impignorabili e apprensione degli emolumenti riconducibili al rapporto di lavoro

Tribunale Bari, 17 Maggio 2021. Pres., est. Raffaella Simone.


Sovraindebitamento - La mancanza dei beni e/o l’insufficienza del patrimonio non impedisce l’ammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio

Sovraindebitamento - Irrilevanza ai fini dell’ammissibilità della diligenza del debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni

Sovraindebitamento - Esclusione dalla liquidazione dei crediti impignorabili ex Art. 545 cpc e di quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia - Soglia di povertà - Quantificazione, limitazione - Valutazione discrezionale del Tribunale

Sovraindebitamento - Apprensione di tutti gli emolumenti riconducibili al rapporto di lavoro



Il procedimento previsto dall’art.14 ter della L. n.3/2012, secondo l’espressa previsione del primo comma, riguarda tutti i beni del debitore in stato di sovraindebitamento, con la sola esclusione di quelli indicati dal comma 6, sicché l’insufficienza del patrimonio non osta all’apertura della procedura, comprensiva della sua totalità.

Quanto al profilo della meritevolezza della condotta del debitore, va rimarcato che la procedura della liquidazione non prevede, a differenza di quanto disposto in tema di piano del consumatore, il diniego di omologazione in caso di sovraindebitamento colposo o di assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, sicché il profilo della diligenza, per la sola persona fisica, richiamato dalla lett. a) del terzo comma dell’art.14 ter, deve ritenersi rilevante in relazione all’ulteriore beneficio dell’esdebitazione, oggetto di successiva valutazione.

Deve osservarsi che la messa a disposizione di tutti i beni comporta che l’indicazione da parte del debitore della somma ritenuta necessaria per il mantenimento dell’intero nucleo familiare non sia vincolante, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del Tribunale, secondo i parametri dell’art.14 lett. b) del comma 6.

Il condivisibile limite di € 900,00, indicato dal ricorrente quale importo minimo necessario per il mantenimento del nucleo familiare (soglia di povertà), deve invero ritenersi applicabile in caso di nucleo familiare mono reddito, non già nel caso di specie, ove il reclamante può contare sul contributo del coniuge, percettore di ulteriore reddito.

Ai sensi dell’art.545 c.p.c. i crediti retributivi sono pignorabili nei limiti di 1/5 ed, ove concorrano cause diverse, tributarie o alimentari e non qualificate, il pignoramento si estende sino alla metà.
Per tali ragioni la somma mensile da escludere dalla liquidazione va indicata nella somma corrispondente al 50% della retribuzione netta, in pendenza del soddisfo di crediti tributari e non, e dei 4/5 ove residuino debiti non tributari.

La messa a disposizione del credito retributivo comporta l’apprensione, ai fini della liquidazione, di ogni ulteriore emolumento riconducibile al rapporto di lavoro, maturato o esigibile in futuro, nei limiti di pignorabilità innanzi indicati, ivi compreso il TFR. (Pierfrancesco Marasciulo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Pierfrancesco Marasciulo


Il Tribunale di Bari

Quarta Sezione Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Raffaella Simone Presidente rel.

dott. Nicola Magaletti Giudice

dott.ssa Assunta Napoliello Giudice

all'esito dell'udienza del 3 Maggio 2021

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso del 18.12.2020 ######### ha proposto reclamo avverso il decreto di rigetto della proposta di liquidazione del patrimonio ex art.14 ter L. n.3/2012, pronunciato in data 11.12.2020 dal Giudice designato di questo Tribunale.

Ha dedotto il ricorrente a sostegno del reclamo i seguenti motivi: 1) la mancanza o insufficienza di beni non costituisce motivo ostativo all'apertura della liquidazione; 2) l'indicazione da parte dell'istante delle somme da destinare alla liquidazione non è vincolante per il Giudice adito e la durata quadriennale non costituisce un limite temporale assoluto, essendo stata menzionata esclusivamente in quanto limite minimo di previsione normativa; 3) l'inevitabile revoca della cessione del quinto e/o della delega di pagamento non impone un preventivo contraddittorio con i creditori; 4) l'omologazione della procedura di liquidazione non è subordinata al requisito della meritevolezza,

 

Pertanto il reclamante ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione del patrimonio, indicando la somma di 900,00 mensile quale importo occorrente al mantenimento od il diverso ritenuto di giustizia.

Con memoria del 17.2.2021 si è costituita la società ###### Banca -, contestando lo stato di sovraindebitamento, anche in ragione dei pagamenti in corso, nonché l'assunzione delle obbligazioni con la consapevolezza della capacità di adempimento e lamentando altresì la carenza della documentazione in ordine alle spese di mantenimento.

Ha evidenziato infine la resistente il difetto di informazioni sul reddito complessivo del nucleo familiare del ######, cui contribuisce anche il coniuge con attività lavorativa.

All'esito dell'acquisizione di chiarimenti e documentazione integrativa, il procedimento è stato riservato all'udienza del 3.5.2021, celebrata con la modalità scritta ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 83/2020, conv. nella l.27/2020.

 

* * *

Il reclamo è in parte fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.

Il procedimento previsto dall'art.14 ter della L. n.3/2012, secondo l'espressa previsione del primo comma, riguarda tutti i beni del debitore in stato di sovraindebitamento, con la sola esclusione di quelli indicati dal comma 6, sicché l'insufficienza del patrimonio non osta all'apertura della procedura, comprensiva della sua totalità.

 

Quanto al profilo della meritevolezza della condotta del debitore, va rimarcato che la procedura della liquidazione non prevede, a differenza di quanto disposto in tema di piano del consumatore, il diniego di omologazione in caso di sovraindebitamento colposo o di assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, sicché il profilo della diligenza, per la sola persona fisica, richiamato dalla lett. a) del terzo comma dell'art.14 ter, deve ritenersi rilevante in relazione all'ulteriore beneficio dell'esdebitazione, oggetto di successiva valutazione.

Deve altresì osservarsi che la messa a disposizione di tutti i beni comporta che l'indicazione da parte del debitore della somma ritenuta necessaria per il mantenimento dell'intero nucleo familiare non sia vincolante, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del Tribunale, secondo i parametri della lett. b) del comma 6.

D'altra parte il reclamante ha chiarito di non aver condizionato la richiesta al limite temporale quadriennale.

Da ultimo, avuto riguardo alla sola condizione del reclamante, ricorre in capo al medesimo condizione di sovraindebitamento, potendo questi contare su stipendio mensile di 1200,00 circa, in carenza di altre risorse a fronte di una debitoria complessiva di 124.416,35.

Nel caso di specie, all'esito delle integrazioni documentali offerte solo in fase di reclamo, è emerso che il ricorrente percepisce stipendio mensile netto, comprensivo delle ritenute per deleghe e cessioni di 1.200,00 circa e contribuisce al mantenimento dell'anziano genitore con contributo medio di 250,00 mensili.

E' risultato altresì che il coniuge del reclamante percepisce retribuzione mensile netta di 1.975,49 e corrisponde il rateo mensile di rimborso del mutuo contratto per l'abitazione familiare, pari ad 288,79, sostenendo altresì spese sanitarie mensili di 100,00 circa.

Il condivisibile limite di 900,00, indicato dal ricorrente quale importo minimo necessario per il mantenimento del nucleo familiare, deve invero ritenersi applicabile in caso di nucleo familiare mono reddito, non già nel caso di specie, ove il reclamante può contare sul contributo del coniuge, percettore di ulteriore reddito.

Per tali ragioni ben potrebbe ipotizzarsi la riduzione del proposto importo mensile da escludere dalla liquidazione.

Deve tuttavia tenersi conto dell'esclusione dalla liquidazione anche dei crediti impignorabili, ai sensi dell'art.545 c.p.c. e che, ai sensi di tale disposizione, i crediti retributivi sono pignorabili nei limiti di 1/5 ed, ove concorrano cause diverse, tributarie o alimentari e non qualificate, il pignoramento si estende sino alla metà.

Per tali ragioni la somma mensile da escludere dalla liquidazione va indicata nella somma corrispondente al 50% della retribuzione netta, in pendenza del soddisfo di crediti tributari e non, e dei 4/5 ove residuino debiti non tributari.

La messa a disposizione del credito retributivo comporta l'apprensione, ai fini della liquidazione, di ogni ulteriore emolumento riconducibile al rapporto di lavoro, maturato o esigibile in futuro, nei limiti di pignorabilità innanzi indicati, ivi compreso il TFR.

L'acquisizione della documentazione rilevante in sede di reclamo giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Tribunale, in parziale accoglimento del reclamo, così provvede:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di #########;

2) nomina Liquidatore l'avv. Pierfrancesco Marasciulo;

3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

4) dispone che, a cura del liquidatore, la domanda ed il decreto siano pubblicati sul sito ufficiale del Tribunale di Bari www.tribunale.bari.it, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI, con spese a carico dell'istante;

5) ordina la consegna ed il rilascio in favore del liquidatore di tutti i beni, non legittimamente detenuti da terzi;

6) fissa l'importo escluso dalla liquidazione nella percentuale del 50% della retribuzione netta e di ogni altro emolumento, in pendenza del soddisfo di crediti tributari e non, e nella percentuale dei 4/5 della retribuzione e di ogni altro emolumento, ove residuino debiti non tributari.

7) avvisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione ed in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito della domanda, sotto la vigilanza del Giudice designato, dott.ssa Cesaroni;

8) compensa le spese processuali tra le parti costituite.

Si comunichi

Così deciso nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 17.5.2021

Il Presidente est.

Raffaella Simone