Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27647 - pubb. 05/07/2022

Patto commissorio: sindacato in sede di legittimità sui presupposti della fattispecie, limiti

Cassazione civile, sez. II, 17 Giugno 2022, n. 19694. Pres. Di Virgilio. Est. Giannaccari.


Patto commissorio - Sindacato in sede di legittimità sui presupposti della fattispecie - Limiti - Nozione di negozio in violazione del divieto del patto commissorio - Anticresi - Individuazione della fattispecie - Vendita realizzata allo scopo di estinguere debiti preesistenti - Violazione del divieto - Insussistenza



Il vizio denunciabile mediante l'art. 360, n. 3, c.p.c. ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta in essa prevista, pur rettamente individuata e interpretata, non è idonea a regolarla. Ne discende che il giudice di legittimità, in relazione al vizio di nullità del contratto perché assistito da patto commissorio, ha la facoltà di verificare se vi è stata una corretta individuazione, da parte del giudice di merito, degli indici rivelatori dell’esistenza dei fatti costitutivi del patto commissorio, e così di verificare se il versamento del denaro da parte del compratore costituisca pagamento del prezzo ovvero esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute.

Il divieto del patto commissorio va esteso a qualsiasi negozio, tipico o atipico, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito; esso può pertanto configurarsi ogni qual volta il debitore sia comunque costretto al trasferimento di un suo bene al creditore a tacitazione dell'obbligazione, attraverso un procedimento negoziale ove il trasferimento di un bene dal debitore al creditore è effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia.

L’anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale; sicchè non è configurabile tale figura contrattuale nell’ipotesi in cui non sia previsto che i frutti derivanti dal godimento del bene concorrano ad estinguere il debito.

Non è ravvisabile il patto commissorio nelle ipotesi in cui il trasferimento o la promessa di trasferimento siano finalizzati non già a garantire l’adempimento di un’altra obbligazione, con riguardo all’eventualità, non ancora verificatasi, che essa rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto, liberando il debitore dalle conseguenze connesse alla pregressa inadempienza. Infatti il divieto del patto commissorio opera, con la conseguente sanzione della nullità, nella fase di costituzione e di attuazione del mutuo, non trovando invece applicazione in relazione ad accordi intervenuti tra le parti dopo la scadenza dell'obbligo di restituire al mutuante le somme ricevute in prestito, fase in cui il debitore è libero di disporre dei propri beni, così come è libero, in generale, di cederli ai creditori a soddisfazione delle loro ragioni.

Va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre; il divieto di tale patto non è applicabile allorquando la titolarità del bene passi all'acquirente con l'obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvederà all'esatto adempimento. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro

 

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