Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27717 - pubb. 16/07/2022

Mediazione: presenza delle parti e delega al difensore

Tribunale Torino, 18 Marzo 2022. Est. Di Capua.


Mediazione – Presenza delle parti – Delega al proprio difensore



Anche nel procedimento di mediazione delegata ex art.  5, comma 2, D.lgs. 28/2010, la lettera dell’art. 8 del D.lgs. 28/2010 non lasci adito a dubbi nel ritenere obbligatoria la presenza delle parti al primo incontro avanti al mediatore.

Peraltro, tale partecipazione al primo incontro non comporta che si tratti di attività non delegabile, dovendosi ammettere la possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento (e quindi di conciliare la lite), esito interpretativo peraltro del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), ritenuti applicabili anche alla transazione e che appaiono del tutto conformi e funzionali anche allo spirito del D.Lgs 28/2010.

La partecipazione avanti al mediatore può essere pertanto oggetto di delega, la quale, mancando una previsione espressa, può essere effettuata anche a favore del proprio difensore ma, in tal caso, affinché la delega sia valida, la parte deve conferire tale potere al difensore mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto e non integrano tali requisiti né la procura alle liti, ancorché in forma di procura notarile né la procura autenticata dal difensore poiché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.

[Nel caso di specie, è stata accertata la mancata partecipazione della parte convenuta all’incontro con il mediatore senza giustificato motivo, essendo intervenuto unicamente un Avvocato in sostituzione, in forza di delega orale, del difensore della parte convenuta, a sua volta munito soltanto di procura alle liti.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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