Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10454 - pubb. 22/05/2014

Fonte, oggetto e limiti degli obblighi informativi del tour operator

Tribunale Verona, 27 Settembre 2013. Est. Vaccari.


Obbligazioni e contratti – Turismo – Contratto di viaggio tutto compreso – Obblighi informativi gravanti sul tour operator – Omessa comunicazione di eventi metereologici – Inadempimento dell’obbligo informativo – Insussistenza – Fattispecie.

Obbligazioni e contratti – Turismo – Contratto di viaggio tutto compreso – Obblighi informativi gravanti sul tour operator – Portata e fonte degli stessi.



Il dovere di informazione gravante sul tour operator nei confronti dell’acquirente di un pacchetto turistico si estende a tutte le notizie acquisibili in virtù della sua specifica competenza ed idonee a riequilibrare l’asimmetria informativa tra l’operatore professionale ed il cliente su aspetti rilevanti del servizio reso; non è, pertanto, configurabile l’inadempimento di tali obblighi informativi nella mancata comunicazione di eventi metereologici concomitanti con la partenza, conoscibili dal cliente attraverso i canali informativi ordinari e la cui evoluzione, per portata ed intensità, sia risultata imprevedibile prima dell’inizio del viaggio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La disciplina fissata dal codice del consumo (artt. da 86 ad 88) non esaurisce il novero delle informazioni che venditore e tour operator sono tenuti a fornire al cliente e tra le quali vanno sicuramente ricomprese, in virtù della clausola generale di buona fede, quelle che attengono a tutte le circostanze che consentono al cliente stesso di assumere determinazioni pienamente consapevoli sia al momento della conclusione del contratto che a viaggio iniziato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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