Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10544 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Brescia, 22 Febbraio 2006. .


Accordi di ristrutturazione dei debiti – Presupposti – Autonomia dell’istituto – Natura privatistica.



L’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l. fall. è applicabile solo alle imprese di cui all’art. 1 l. fall. e deve considerarsi un istituto autonomo rispetto al concordato preventivo, trattandosi di un contratto consensuale plurilaterale, di natura sostanzialmente privatistica, per cui non sono ad esso applicabili né estensivamente né analogicamente le norme stabilite per il concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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