Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11568 - pubb. 01/07/2010

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Appello Venezia, 30 Gennaio 2014. .


Concordato preventivo - Pagamento di debiti anteriori - Introduzione del principio di “miglior soddisfacimento dei creditori” - Effetti - Intento del legislatore di favorire la soluzione concordataria



L’orientamento interpretativo che preclude tout court qualsiasi pagamento di debiti anteriori al concordato deve essere rivisto alla luce del criterio di “miglior soddisfacimento dei creditori”, il quale individua una sorta di clausola generale (introdotta nel concordato preventivo con continuità aziendale dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 agli articoli 182 quinquies, commi 1 e 4, e 186 bis L.F.) applicabile a tutte le tipologie di concordato quale criterio di scrutinio della legittimità degli atti del debitore in pendenza della decisione del tribunale sull’ammissibilità della proposta. Detto criterio dovrebbe orientare l’interprete verso una maggiore flessibilità delle opzioni interpretative, in direzione del favor che il legislatore ha indubbiamente espresso negli ultimi anni verso la soluzione della crisi d’impresa mediante il ricorso allo strumento concordatario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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