Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11605 - pubb. 17/11/2014

Omologa del concordato: il creditore non è un “qualsiasi interessato”. E’ ammissibile la falcidia dell’Iva in mancanza di transazione fiscale

Tribunale Bari, 03 Luglio 2014. Est. Lenoci.


Concordato preventivo - Omologazione - Opposizione - Legittimazione - “Qualsiasi interessato” - Soggetti diversi dai creditori

Concordato preventivo - Trattamento dei crediti tributari - Accesso alla transazione fiscale - Necessità - Esclusione

Concordato preventivo - Falcidiabilità del credito Iva e per ritenute - Ammissibilità - Orientamento della Corte di cassazione - Critica



In tema di legittimazione all’opposizione all’omologa del concordato preventivo, la qualifica di “qualsiasi interessato” deve intendersi riferita a soggetti diversi dai creditori, in quanto, diversamente opinando, si consentirebbe a questi ultimi di esprimere le proprie valutazioni con modalità diverse da quelle dall’esercizio della facoltà di voto consentite dalla legge consistenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il trattamento dei crediti tributari nel concordato preventivo non richiede necessariamente l’utilizzo dell’istituto della transazione fiscale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non è condivisibile l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione in ordine alla non falcidiabilità del credito Iva e per ritenute nell’ambito del concordato preventivo che non preveda l’utilizzo dell’istituto della transazione fiscale; il citato orientamento è infatti criticabile sotto diversi profili, tra i quali:
- in sede esecutiva individuale e concorsuale, nonché di concordato fallimentare, il credito Iva rimane soggetto alla graduazione dei privilegi di cui all’articolo 2778 c.c., collocandosi al 19º posto, e può essere soddisfatto solo se i creditori di rango poziore ottengono soddisfazione integrale; seguendo la linea tracciata dalla Cassazione, tale credito subirebbe un diverso trattamento in funzione del tipo di procedura, dando così luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento tra debitori;
- la tesi della qualificazione della norma contenuta nell’articolo 182 ter L.F. come norma di carattere sostanziale ne dovrebbe comportare l’applicazione e l’operatività non solo in tutte le procedure concorsuali, ma anche in quelle esecutive individuali, con la conseguenza che l’estensione al concordato, oltre, quindi, l’ambito della transazione fiscale, della regola del trattamento del credito Iva operata dalle menzionate sentenze della Cassazione lascerebbe comunque impregiudicata la questione della disparità di trattamento del medesimo credito nelle procedure esecutive individuali;
- la tesi che si critica non può neppure trovare conforto nell’affermazione secondo la quale il regime comunitario dell’imposta sul valore aggiunto imporrebbe vincoli sovranazionali che impediscono la falcidia del tributo, in quanto la normativa comunitaria non contiene alcuna disposizione che imponga agli Stati membri un determinato trattamento del credito Iva o che ne impedisca il suo concorso con altri crediti di natura diversa o che precluda l’accettazione di transazioni del suddetto credito quale alternativa a soluzioni infruttuose. A tal proposito, non appare decisivo il richiamo ad alcuni precedenti della Corte di giustizia UE, in quanto oggetto di censura dei giudici comunitari è stata l’emissione di provvedimenti con cui lo Stato italiano aveva stabilito in via generale la rinuncia indiscriminata al recupero dell’imposta evasa nei confronti di tutti i debitori (sentenza 17 luglio 2008, causa n. C–132/06). Infatti, in merito alla previsione normativa della chiusura delle liti pendenti ultra decennali innanzi alle commissioni tributarie, la Corte di giustizia (sentenza 29 marzo 2012, C – 500/10) ha ritenuto la piena conformità ai principi comunitari. In tale contesto, la previsione che il credito Iva sia trattato come gli altri crediti privilegiati nell’ambito di una procedura concorsuale (quale il concordato preventivo) e debba, dunque, scontare gli eventuali limiti di incapienza del patrimonio del debitore non pare andare incontro ad alcuna violazione dei principi comunitari. Si consideri, del resto, che l’inderogabilità della disposizione si rivolge anche all’amministrazione che non potrà accettare transazioni fiscali che non prevedano l’integrale pagamento dell’Iva e delle ritenute non versate, ma ciò non significa che il pagamento parziale dell’Iva e delle ritenute non versate debba essere escluso in radice nel concordato preventivo, poiché, si è osservato, il soddisfacimento integrale dipende essenzialmente dall’entità del patrimonio del debitore;
- a conferma del carattere eccezionale della previsione di cui all’articolo 182 ter L.F. in tema di trattamento del credito Iva, vi è il chiaro tenore letterale della norma e l’inserimento della regola all’interno di un complesso iter procedimentale tutto imperniato sulla necessità di una specifica attivazione del proponente in ordine alla presentazione di una proposta di transazione con il fisco, mentre, dall’altro punto di vista, si osserva altresì che la facoltatività della transazione fiscale per il debitore proponente non comporta automaticamente l’esportabilità delle regole speciali inerenti al trattamento dei crediti fiscali e previdenziali ai casi di mancato utilizzo dell’istituto;
- la natura eccezionale della disposizione in questione è riconosciuta anche nelle sentenze della Cassazione n. 22931 e 22932 del 2011, laddove si afferma che “la disposizione che sostanzialmente esclude il credito Iva da quelli che possono formare oggetto di transazione, quanto meno in ordine all’ammontare del pagamento, è una disposizione eccezionale che, come si è osservato, attribuisce ai crediti in questione un trattamento peculiare è inderogabile”. Tuttavia, se la volontà del legislatore fosse stata quella di creare un trattamento “super privilegiato” per il credito Iva, allo scopo di assicurare l’uniformità del diritto comunitario, ben avrebbe potuto disporre una diversa collocazione nell’ordine dei privilegi. In realtà, l’inclusione della disposizione dell’articolo 182 ter L.F. ne evidenzia la diretta attinenza con l’istituto (ritenuto non obbligatorio) della transazione fiscale;
- depone a favore della falcidiabilità del credito Iva, l’intento, sottostante alla riforma del concordato preventivo e alla legge fallimentare in generale, di facilitare l’uscita dalla crisi dell’impresa attraverso il ricorso a procedure flessibili, non già di renderla più ardua, come avverrebbe accedendo all’interpretazione seguita dalla Corte di cassazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Sergio Scardino


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Pagamento parziale di Iva e ritenute: ammissibilità in assenza di transazione fiscale

Creditori dissenzienti

Opposizione all’omologa, legittimazione


 


Testo Integrale