Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11971 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Venezia, 20 Gennaio 2015. .


Contratti in corso di esecuzione - Contratti bancari con concessione di credito - Obbligazione della banca di mettere a disposizione del cliente le somme fino al limite pattuito - Applicazione della disciplina di cui all'articolo 169 bis L.F.



Nei contratti di apertura di credito in conto corrente, così come in tutti gli altri rapporti di concessione di linee di credito, la banca si obbliga a mettere a disposizione del cliente determinati importi fino ad un limite contrattualmente pattuito e fino alla eventuale revoca delle linee stesse. Fino a che tale limite non sia stato raggiunto o le linee di credito revocate il contratto è ancora in corso di esecuzione e come tale assoggettabile alla disciplina di cui all'articolo 169 bis L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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