Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12910 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Treviso, 11 Febbraio 2015. .


Concordato preventivo - Risoluzione - Clausola limitativa della facoltà di chiedere la risoluzione del concordato - Inammissibilità



E' illegittima la clausola contenuta della proposta concordataria con la quale si limita la facoltà dei creditori di richiedere la risoluzione del concordato stabilendo che tale facoltà possa essere esercitata "nel caso in cui entro 5 anni dall'omologazione, i creditori abbiano ricevuto almeno un quinto della soddisfazione loro proposta"; l'articolo 186 L.F., infatti, non prevede che il diritto potestativo di richiedere la risoluzione del concordato - che sorge durante la fase di esecuzione, dopo la cessazione della procedura - sia sottoposto a limitazioni ad iniziativa del proponente, né pare che esso possa costituire oggetto di rinuncia o comunque di limitazione che non sia stata negoziata tra il debitore ed ogni singolo creditore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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