Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13509 - pubb. 15/10/2015

La Regione non può legiferare in materia di donazione degli organi e tessuti

Corte Costituzionale, 09 Ottobre 2015, n. 195. Est. Cartabia.


Sanità pubblica – Legge della Regione Calabria – Norme in tema di donazione degli organi e tessuti – Disciplina dei compiti degli ufficiali dell'Anagrafe ai fini dell'acquisizione delle dichiarazioni di volontà finalizzate alla donazione di organi dopo la morte e della relativa trasmissione al Sistema informativo trapianti – Incostituzionalità – Sussiste



La Legge reg. Calabria n. 27 del 2014, prevedendo la competenza dell’ufficiale dell’anagrafe a ricevere e trasmettere le dichiarazioni di volontà in tema di donazione di organi e tessuti post mortem, riproduce nella sostanza una disciplina già prevista a livello statale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «anagrafi» (art. 117, secondo comma, lettera i, Cost.) e di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.). Ne consegue la incostituzionalità (La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 27 - Norme in tema di donazione degli organi e tessuti). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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