Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13792 - pubb. 08/12/2015

Interessi sulle transazioni commerciali, procedure concorsuali, giudicato anteriore al fallimento e limitazione soggettiva dell’efficacia dell’accertamento

Tribunale Rimini, 02 Febbraio 2015. Est. Dario Bernardi.


Interessi sulle transazioni commerciali - Applicazione alle procedure concorsuali - Giudicato anteriore al fallimento - Limitazione soggettiva dell’efficacia dell’accertamento contenuto in un provvedimento giurisdizionale



L’art. 1, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 ai sensi del quale “le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore” importa che gli interessi commerciali non possono essere riconosciuti in alcun modo nei confronti di una procedura concorsuale, né sino alla data del fallimento, né tantomeno in presenza di un giudicato anteriore al fallimento: la disposizione in questione ha portata speciale rispetto alla previsione di cui all’art. 2909 c.c., trattandosi di un caso di limitazione soggettiva dell’efficacia dell’accertamento contenuto in un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che, una volta che si sostiene che gli interessi commerciali non sono dovuti (per debiti oggetto di procedure concorsuali) sin dall’origine (e non solo dalla data dell’apertura della procedura), non può che ritenersi che tale esclusione valga in relazione ad ogni credito, accertato o meno anteriormente all’apertura della procedura stessa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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