Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18536 - pubb. 11/01/2017

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Cassazione civile, sez. I, 04 Aprile 1962, n. 696. Est. Bianchi De Spino.


Fallimento - Riapertura del fallimento - Condizione - Portata della locuzione "Quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività" - Sopravvenienza o scoperta di nuovi cespiti precedentemente sconosciuti

Riapertura del fallimento - Condizioni - Scoperta o sopravvenienza di nuovi cespiti - Offerta di soddisfare tutti i creditori nella misura del dieci per cento - Autonomia delle due ipotesi

Fallimento - Riapertura del fallimento - Di società di persone - Condizioni - Sussistenza di ulteriori attività nel patrimonio dei soci a responsabilità illimitata

Riapertura del fallimento - Provvedimento - Natura di sentenza

Riapertura del fallimento - Ricorribilità per Cassazione

Fallimento - Società - In genere - Chiusura del fallimento - Estinzione della società - Condizioni - Mancata riapertura del fallimento nel termine di cinque anni

Riapertura del fallimento - Ricorso per Cassazione - Provvedimenti dei giudici



In tema di riapertura del fallimento, con l'espressione 'quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attivita', l'art 121 della legge fallimentare ha voluto riassumere le due ipotesi della sopravvenienza di nuove attivita e della scoperta di attivita gia esistenti ma in precedenza ignorate, ipotesi che, nella legislazione anteriore, erano tenute distinte, dando luogo rispettivamente alla riapertura del fallimento   (art 815 cod comm) ed alla 'revocazione' della sentenza che aveva dichiarato la cessazione del fallimento (art 818 cod comm). Anche la scoperta di attivita prima ignorate realizza quindi l'ipotesi prevista dall'art 121 legge fallimentarè e certo, tuttavia, che la riapertura del fallimento non puo essere in alcun caso ordinata in base a diversa valutazione della stessa situazione di fatto che ha determinato la chiusura del fallimento, ma occorre che l'esistenza delle attivita sia stata ignorata al momento della chiusura del fallimento e la loro scoperta sia avvenuta in un momento successivo. (massima ufficiale)

Rettamente interpretando l'art 121 della legge fallimentare, deve ritenersi che esso contempla due ipotesi diverse nelle quali e ammessa la riapertura del fallimento, e cioe che il fallito offra di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi, oppure che risulti la esistenza di attivita   in misura tale da rendere utile il provvedimento di riapertura. Le due ipotesi devono essere tenute distinte l'una dall'altra, potendosi verificare dei casi in cui puo ritenersi utile la riapertura della procedura concorsuale anche se non vi sia possibilita di pagare almeno il dieci per cento a tutti i creditori  , compresi i chirografari. Non occorre, infatti, che la utilita di cui alla seconda ipotesi sia considerata in confronto di tutti i creditori, compresi i chirografari, essendo, invece, sufficiente che essa nel caso concreto si verifichi nei confronti di alcuni dei creditori stessi. (massima ufficiale)

Se, in tema di fallimento di societa con soci a responsabilita illimitata   (societa di fatto), i creditori sociali non soddisfatti hanno diritto a partecipare alla ripartizione dell'attivo del singolo socio, ne consegue necessariamente che la condizione prevista dall'art 121 legge fallimentare per la riapertura del fallimento della societa (utilita della riapertura, con evidente riferimento ad una ulteriore possibilita di ripartizione dell'attivo) deve intendersi verificata anche quando le attivita ulteriori esistono nel patrimonio personale di un socio illimitatamente responsabile, perche su quelle attivita hanno possibilita di soddisfarsi i creditori sociali (insinuati di diritto anche al passivo del fallimento personale del socio), il che concreta l'utilita per la riapertura del fallimento delle societa. (massima ufficiale)

Il provvedimento di riapertura del fallimento (art 121 legge fallimentare) ha indubbiamente carattere decisorio, ha cioe natura e contenuto di sentenza anche in senso sostanzialè esso non e modificabile ne revocabile (ed e quindi atto ad acquistare efficacia di giudicato) e costituisce Esercizio di giurisdizione contenziosà ed e tale che una sua ipotetica ingiustizia avrebbe per effetto (ove non fosse ammesso il ricorso per Cassazione   ex art 111 Costituzione) un danno irreparabile per il debitore, condotto di nuovo, per effetto della riapertura del fallimento, a quello status di minorata capacita che e proprio del fallito. (massima ufficiale)

Contro la sentenza che ordina la riapertura del fallimento ex art 121 della legge fallimentare, sentenza non soggetta ad alcun altro mezzo di impugnazione, e ammissibile il ricorso per Cassazione   ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (massima ufficiale)

Trasportando i principi che regolano la liquidazione e l'Estinzione delle societa nel campo della procedura di fallimento, deve ritenersi che in tanto la chiusura del fallimento di una societa produce la Estinzione della societa   stessa in quanto essa rimanga definitiva, e non si verifichino, invece, le condizioni che autorizzano la riapertura della procedura. Lungi dal parlare di una riapertura impossibile, per avvenuta definitiva Estinzione del soggetto passivo del fallimento, deve invece ritenersi che l'Estinzione della societa, a seguito del decreto di chiusura, e sottoposta alla condicio iuris che il fallimento non venga riaperto entro il termine di cinque anni a tale scopo fissato dall'art 121 legge fallimentare perche, nel caso di riapertura, l'Estinzione deve ritenersi non avvenuta. Non osta, pertanto, alla riapertura del fallimento di una societa il principio secondo il quale la società si estingue con la chiusura della procedura fallimentare. (massima ufficiale)

Quando il legislatore ha attribuito ad un provvedimento la Forma solenne della sentenza, cioe la Forma propria dei provvedimenti di natura decisoria, non e possibile indagare il carattere sostanziale del provvedimento stesso, allo scopo di escludere quella suprema garanzia giurisdizionale del ricorso per Cassazione   che l'art 111 della Costituzione ha inteso assicurare alle parti. (applicazione in tema di sentenza di riapertura del fallimento, ex art 121 legge fallimentare). (massima ufficiale)