Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19212 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 01 Aprile 1965, n. 563. Est. Arienzo.


Fallimento - Autorizzazione a stare in giudizio - Nomina del difensore - Sufficienza



E' valida ed efficace l'autorizzazione a stare in giudizio conferita dal giudice delegato al fallimento mediante ed attraverso la sola nomina del legale e l'incarico datogli di iniziare tutte le necessarie azioni per far dichiarare la nullita di una compravendita simulante un mutuo con patto commissorio, quando la nomina del legale e l'incarico datogli siano contenuti in un verbale di adunanza del comitato dei creditori nel cui corso il curatore e i creditori avevano prospettato al giudice delegato l'opportunita e la necessita di iniziare le azioni per il recupero del bene nell'interesse del fallimento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato